Commenti e sentenze

L’istituzione degli uffici unici di avvocatura attraverso le convenzioni tra enti locali

Nota a TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 26 agosto 2016, n. 1608

Con la sentenza che si annota, il TAR Lombardia si è pronunciato per la prima volta sulla portata dell’articolo 2 comma 12 della legge 244/2007, a mente del quale “gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.”

La questione è stata affrontata a seguito del ricorso presentato da un gruppo di avvocati amministrativisti, operanti nel libero foro, per annullamento della delibera comunale di approvazione della convenzione di costituzione di un Avvocatura Comunale Unica adottata dal Comune di Busto Arsizio unitamente ad altri comuni limitrofi.

La convenzione individuava nell’Avvocatura del Comune di Busto Arsizio un ufficio unico per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio dei Comuni convenzionati.

A seguito di tale accordo, le amministrazioni avrebbero potuto affidare all’Avvocatura unica non solo l’incarico in giudizio, ma anche tutte le risorse umane, strumentali ed organizzative necessarie, partecipando alle spese in proporzione agli incarichi ad essa conferiti da ogni singolo ente.

La controversia si è sviluppata su due tesi contrapposte che possono essere così sintetizzate:

– a parere dei ricorrenti, la facoltà concessa ai Comuni dall’art. 2 comma 12 della legge 244/2007 non legittimava il modello creato dal Comune di Busto Arsizio; che ben lungi dall’aver predisposto un “ufficio comune” alle dipendenze di tutte le amministrazioni convenzionate, individuava nell’Avvocatura di Busto un ufficio unico, senza prevedere il necessario distacco del personale ed a scapito, dunque, dei principi comunitari di libertà nella prestazione di servizi e di libera concorrenza.

– secondo la difesa del Comune, invece, dalla lettura del combinato disposto degli artt. 2 e 19 l. 244/2007, si deduceva che la disciplina regolante l’attività degli avvocati iscritti nell’elenco speciale includeva anche la stipula di una convenzione per il coordinamento del legale con l’ente rappresentato.

A parere dell’Amministrazione, dunque, il Regolamento sull’iscrizione nell’elenco Speciale degli Avvocati dipendenti da Enti Pubblici avrebbe ammesso la creazione di un ufficio unico a cui affidare tutte le attività difensive delle amministrazioni convenzionate

Il Collegio ha aderito alla tesi dei ricorrenti, confermando come l’art. 2 comma 12 della l. 244/2007 non vada interpretato nel senso di legittimare un ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione della deroga alla disciplina delle incompatibilità della professione forense.

Nel consentire l’istituzione di uffici unici di avvocatura attraverso le convenzione tra enti locali, la norma in commento non deroga allo ius postulandi degli avvocati iscritti all’elenco speciale, il cui perimetro deve dunque restare limitato alla difesa e rappresentanza dell’Ente presso il quale il professionista presta la sua opera.

A seguito del ricorso in appello presentato dal Comune di Busto Arsizio, il decreto del Consigliere delegato ha sospeso cautelarmente gli effetto della sentenza qui in commento, fissando la camera di consiglio per la discussione al 10 novembre prossimo.

Non resta, dunque, che attendere la pronuncia dei giudici di Palazzo Spada sul punto.

Commento a cura della Dott.ssa Marta Bianchetti