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Concessione di impianti pubblicitari: necessaria la gara pubblica

Nota a Tar Lombardia – Milano, Sez. I, 17 ottobre 2016, n. 1871

Con la sentenza in commento, resa in materia di concessione degli impianti pubblicitari, il TAR Lombardia, alla luce di consolidate pronunce giurisprudenziali e della più recente normativa internazionale, conferma quanto definito come “l’ormai granitico orientamento della giurisprudenza amministrativa”, affermando che è legittimo il diniego del Comune alla domanda di una società che ha chiesto di poter installare 51 impianti pubblicitari senza il previo espletamento di una procedura di gara.

Secondo la ricorrente tale rifiuto sarebbe stato illegittimo, oltre che per vizi formali, per non aver considerato che, a norma dell’art. 16 del Regolamento comunale sulla Pubblicità, la gara ad evidenza pubblica per la concessione di impianti pubblicitari non sarebbe da considerarsi un obbligo per l’Amministrazione, ma al contrario, una mera facoltà.

A sostegno della propria tesi, la ricorrente faceva riferimento alla collocazione sistematica dell’articolo 16 in una apposita rubrica separata, che permetterebbe di distinguere la disciplina della concessione del servizio di Pubblicità da quella relativa all’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari, rendendo dunque solo opzionale l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica.

La soluzione interpretativa adottata dal Collegio, nettamente in contrasto con la posizione di cui sopra, richiama anche la normativa internazionale in materia, per chiarire come «essendo il mercato degli spazi pubblici destinati agli impianti pubblicitari contingentato, è necessaria la sottoposizione a procedure pubbliche e trasparenti di ogni tipo di attribuzione ai privati di utilità economicamente appetibili. Inoltre, anche se si attribuisse la prevalenza al momento privatistico dell’attività di prestazione di servizi pubblicitari, ritenendo che essa sia interamente soggetta a regime autorizzatorio, il modulo della gara pubblica appare lo stesso necessario, alla luce dell’art. 12 della direttiva n. 123 del 2006 (direttiva Bolkestein), secondo la quale, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una certa attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzia di imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento».

 

Commento a cura della Dott.ssa Marta Bianchetti