Commenti e sentenze

Le conclusioni dell’Avvocato Generale sul contributo unificato in materia di appalti

La Corte di Giustizia, con la sentenza pubblicata il 6 ottobre 2015, ribalta le conclusioni dell’Avvocato Generale, smentendo le tesi propugnate dai legali italiani: Contributo unificato in materia di appalti: la Corte di Giustizia UE respinge le contestazioni.

La questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige, Trento, e gli Avvocati Maurizio Zoppolato e Marco Napoli, insieme all’Avv. Maurizio Boifava ed all’Avv. Monica Carlini, hanno assistito la parte (Orizzonte Salute) che contestava il pagamento del contributo unificato, ritenendolo troppo elevato e dunque ostativo del diritto di difesa e di ricorso in materia di appalti, e ritenendolo altresì ancor più ostativo in quanto dovuto per ogni atto di motivi aggiunti nel ricorso.

L’Avvocato Generale ha espresso con un intervento molto articolato, concludendo in senso favorevole alle posizioni dei ricorrenti.

Questa la considerazione finale

La direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi di equivalenza e di effettività, non osta ad una normativa nazionale che stabilisce un tariffario di contributi unificati applicabile solo ai procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda l’esercizio del diritto al sindacato giurisdizionale in materia di appalti pubblici eccessivamente difficile. Non è compatibile con la direttiva 89/665, interpretata alla luce dell’articolo 47 della Carta, la riscossione di più tributi giudiziari cumulativi in procedimenti giurisdizionali in cui un’impresa impugna la legittimità di un’unica procedura di aggiudicazione di un appalto ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/665, a meno che ciò possa essere giustificato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il che deve essere valutato dal giudice nazionale del rinvio.