L’esigenza di una puntuale indicazione dell’oggetto del contratto risponde, sul piano pubblicistico, all’esigenza di evitare aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche e di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale.
Pertanto, è illegittima l’aggiudicazione di una gara a un concorrente che, per soddisfare il requisito del fatturato specifico e quello connesso all’espletamento di prestazioni analoghe alle prestazioni oggetto di affidamento, abbia prodotto un contratto di avvalimento che si limita a prevedere l’impegno dell’ausiliaria a fornire “tutte le risorse tecniche ed organizzative, al fine di conferire alla concorrente la piena e concreta disponibilità del requisito”.
L’esigenza di una puntuale indicazione dell’oggetto del contratto risponde, sul piano pubblicistico, all’esigenza di evitare aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche e di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale.
Pertanto, è illegittima l’aggiudicazione di una gara a un concorrente che, per soddisfare il requisito del fatturato specifico e quello connesso all’espletamento di prestazioni analoghe alle prestazioni oggetto di affidamento, abbia prodotto un contratto di avvalimento che si limita a prevedere l’impegno dell’ausiliaria a fornire “tutte le risorse tecniche ed organizzative, al fine di conferire alla concorrente la piena e concreta disponibilità del requisito”.