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Revisione prezzi negli appalti di lavori

La Legge di Bilancio 2026 riscrive (definitivamente?) l’art. 26 del DL 50/2022
Revisione prezzi negli appalti di lavori

Revisione prezzi negli appalti di lavori

La Legge di Bilancio 2026 riscrive (definitivamente?) l’art. 26 del DL 50/2022

L’intervento della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di revisione prezzi negli appalti pubblici di lavori si inserisce nel processo di progressiva normalizzazione di una disciplina che, a partire dal 2021, ha avuto natura prevalentemente emergenziale. Dopo una fase iniziale caratterizzata da misure contingenti e temporanee, il legislatore consolida ora un assetto più stabile, innestando le nuove previsioni all’interno di un quadro normativo già strutturato, il cui perno resta l’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, come successivamente modificato e prorogato.

Le disposizioni contenute nei commi 487-494 dell’art. 1 della Legge n. 199 del 2025 non introducono un modello alternativo, ma si pongono in continuità con l’art. 26 del D.L. n. 50/2022, integrandone e stabilizzandone i meccanismi, sia sul piano dell’adeguamento dei prezzi sia su quello finanziario e programmatorio.

Resta centrale il superamento della logica meramente pattizia della revisione prezzi. Come già affermato dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022, l’adeguamento dei corrispettivi nei contratti di lavori in corso di esecuzione è configurato come meccanismo di natura pubblicistica e imperativa, sottratto alla disponibilità delle parti. La revisione prezzi è così confermata quale strumento di riequilibrio sinallagmatico funzionale alla continuità dell’esecuzione e alla sostenibilità economico-finanziaria delle commesse.

In questa prospettiva si colloca il comma 490, che estende l’applicazione dei prezzari aggiornati anche ai contratti di lavori non assoggettati al D.Lgs. 36/2023, inclusi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi quadro. Per tali contratti, i SAL riferiti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino all’ultimazione dei lavori devono essere adottati applicando i prezzari regionali predisposti ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. 36/2023, ovvero i prezzari speciali, se applicabili. L’adeguamento opera in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi di gara, al netto del ribasso, anche in deroga alle clausole contrattuali e agli indici di aggiornamento previsti dalla normativa previgente.

È confermata la scelta di riconoscere gli scostamenti di prezzo in misura non integrale, modulata in funzione della data di presentazione dell’offerta: 90 per cento per le offerte presentate entro il 31 dicembre 2021 e 80 per cento per quelle presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023. Percentuali già sperimentate nella fase emergenziale vengono così stabilizzate.

Sul piano finanziario, la Legge di Bilancio 2026 ribadisce la centralità del Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, rafforzando al contempo l’obbligo di utilizzo prioritario delle risorse interne al quadro economico dell’intervento. A tal fine, possono essere utilizzate le somme accantonate per imprevisti entro il limite del 70 per cento e i ribassi d’asta non vincolati; al superamento della soglia dell’80 per cento delle risorse disponibili, la stazione appaltante è tenuta ad attivare procedure di reintegro.

Accanto a tali profili, l’istituzione del prezzario nazionale e dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari fornisce strumenti strutturali di supporto all’attuazione dell’art. 26 come modificato, favorendo maggiore uniformità metodologica e trasparenza nella formazione dei prezzi. Il coordinamento con l’art. 126 del d.lgs. 36/2023, come modificato, amplia infine le leve finanziarie a disposizione delle stazioni appaltanti, consentendo l’utilizzo di una quota delle economie da ribasso.

Nel complesso, la Legge di Bilancio 2026 consolida il modello di revisione prezzi delineato dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022, accompagnandone l’evoluzione da misura emergenziale a componente fisiologica della gestione dei contratti pubblici di lavori.

Avv. Alessandro Comparoni