Principio di rotazione e micro-affidamenti: il parere MIT n. 3838/2025
Il MIT chiarisce l’impatto della soglia dei 5.000 euro: la deroga prevista dall’art. 49, comma 6, d.lgs. 36/2023 non preclude il successivo affidamento diretto di importo superiore, ma restano centrali divieto di frazionamento e corretta programmazione dei fabbisogni
Con il Parere n. 3838/2025 (11 dicembre 2025) il Servizio di Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato sul tema -sempre molto operativo- del principio di rotazione negli affidamenti sottosoglia.
Il quesito: micro-affidamenti e “nuovo” affidamento diretto
Il quesito posto al MIT è tipico della prassi: se sia possibile procedere con un affidamento diretto (sotto 140.000 euro) allo stesso operatore economico al quale siano già stati conferiti incarichi per il medesimo servizio, tutti inferiori a 5.000 euro.
La difficoltà sta nel bilanciamento tra:
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la deroga al principio di rotazione per i c.d. micro-affidamenti (art. 49, comma 6, d.lgs. 36/2023);
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la possibilità di ripartire gli affidamenti in fasce di valore (art. 49, comma 3);
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la necessità di evitare condotte che, in concreto, possano tradursi in frazionamento artificioso o in una gestione “seriale” non programmata.
Il chiarimento del MIT
Il MIT muove dal presupposto -già espresso in precedenti riscontri- che il principio di rotazione è funzionale a garantire un’equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate con inviti limitati.
Il passaggio di maggiore interesse, tuttavia, è operativo: l’affidamento entro la soglia dei 5.000 euro non preclude, di per sé, la selezione dello stesso operatore per un successivo affidamento diretto di importo superiore, anche se riferito alla medesima categoria merceologica/settore di servizi. La conclusione viene ricondotta alla ratio di semplificazione sottesa all’art. 49, comma 6 e alla logica delle fasce di valore prevista dal comma 3.
🟨 In sintesi: la soglia dei 5.000 euro è una deroga prevista dal Codice e non può essere letta in modo “automaticamente penalizzante” per l’operatore che abbia già ricevuto micro-affidamenti.
I limiti “sostanziali” richiamati dal MIT: frazionamento e programmazione rispetto al principio di rotazione
Il Parere, però, non legittima una reiterazione indistinta di micro-affidamenti, e richiama due presìdi che valgono come “linea di confine”:
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Divieto di frazionamento artificioso
Il MIT richiama l’art. 14, comma 6, d.lgs. 36/2023: «un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice», salvo ragioni oggettive. Ne deriva che l’utilizzo della soglia dei 5.000 euro non può diventare lo strumento per dividere in parti più piccole un fabbisogno unitario allo scopo di eludere regole (rotazione, procedure, controlli). -
Corretta programmazione dei fabbisogni
Il MIT evidenzia che la reiterazione di affidamenti di importo modesto allo stesso operatore, ove riconducibile a carente programmazione, non trova giustificazione: può diventare indice di una gestione non coerente con i principi del Codice, anche quando ciascun affidamento -considerato singolarmente- rientra nella micro-soglia.
Il chiarimento risulta dunque coerente con l’impostazione ANAC che valorizza la lettura sostanziale del principio di rotazione come presidio di effettiva apertura del mercato, in particolare in contesti nei quali il numero di operatori non è elevato.
Spunti operativi
Alla luce del Parere, alcuni accorgimenti risultano particolarmente utili sul piano documentale e di tenuta del procedimento:
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Mappare il fabbisogno: quando emergono affidamenti ripetitivi “a spezzoni”, è opportuno verificare se si tratta davvero di prestazioni autonome o di un’esigenza unitaria da programmare e, se del caso, affidare con modalità coerenti con l’importo complessivo e il mercato.
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Tracciare i micro-affidamenti per oggetto/settore: non solo come attività di tracciamento tout court, ma per intercettare tempestivamente fenomeni di reiterazione che possano essere letti come sostanziale elusione alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.
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Motivare la scelta dell’operatore anche nei micro-affidamenti quando la ripetizione diventa significativa nell’ottica di garantire trasparenza e coerenza amministrativa.
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Usare in modo consapevole le fasce di valore (art. 49, comma 3): se la stazione appaltante ha adottato un sistema di fasce, la verifica della rotazione va condotta all’interno della fascia; resta però la necessità di evitare che la sequenza di micro-affidamenti “prepari” un successivo affidamento più rilevante senza adeguata istruttoria.
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Valutare il mercato (anche in forma “leggera”): quando il numero di alternative è ridotto, è utile dare conto -con essenzialità- della struttura del mercato e delle ragioni di efficienza e continuità, così da ridurre le aree di possibile contestazione.
🟨 In conclusione, il Parere n. 3838/2025 non svaluta il principio di rotazione, ma ribadisce che la deroga dei micro-affidamenti è uno strumento di semplificazione che non può trasformarsi in una scorciatoia strutturale, né sostituire la programmazione.


