Avvocati e uso dell’AI: sentenze inesistenti, conseguenze disciplinari
Nota a TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025 n. 3348
Con la sentenza in commento, il giudice amministrativo affronta un tema di stretta attualità: l’uso incontrollato dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti processuali e le conseguenze in capo all’avvocato.
Il ricorso ha ad oggetto la bocciatura di una studentessa delle scuole superiori, ma l’aspetto rilevante emerge solo in chiusura di sentenza: il TAR ha rilevato che la parte ricorrente ha riportato ampie citazioni di sentenze inesistenti o comunque relative a tutt’altre questioni, e comunque prive dei passaggi citati.
Il Collegio dà conto di aver chiesto chiarimenti sul punto in sede di discussione orale e di aver appreso che la parte ricorrente si era avvalsa di strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale, i quali avevano generato risultati errati: trattasi del noto fenomeno delle “allucinazioni”, tipico di molti fra i più diffusi sistemi di intelligenza artificiale.
Il TAR ha negato che l’imputabilità degli errori al sistema di AI possa alleviare le responsabilità dell’avvocato, evidenziando che «la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore, indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale».
La pronuncia richiama, in proposito, il «principio della centralità della decisione umana», che impone a chi utilizzi simili sistemi di non recepire acriticamente gli output ottenuti, ma di verificare ogni prodotto con “occhio umano”.
In casi simili (Tribunale di Torino, sent. 16 settembre 2025 – Tribunale di Latina, sent. 23 settembre 2025), l’utilizzo incontrollato dell’AI e la menzione di sentenze inesistenti sono stati sanzionati con la condanna della parte ex art. 96, co. 3, c.p.c. (responsabilità aggravata).
Nel caso in commento, il TAR ha statuito diversamente, ponendo l’accento sulla condotta del difensore (e non della parte) che ha posto in essere la condotta.
La sentenza ravvisa violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità art. 88 c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 c.p.a..
In particolare, viene evidenziato che il ricorso ha introdotto «elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto» e ha reso «inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati».
Da qui la decisione di trasmettere copia della sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano per le valutazioni disciplinari di competenza.

