Affidamento in house e perdita dei requisiti
Legittima la cessazione ipso iure del contratto
Commento a TAR Lombardia, sez. IV, 30 dicembre 2025, n. 4292
Con sentenza del 30 dicembre 2025 n. 4292, il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla società affidataria del servizio di igiene urbana del Comune di Lodi avverso la determina comunale che ha riconosciuto la cessazione ipso iure del contratto di servizio, in conseguenza del venir meno dei presupposti che ne avevano legittimato l’affidamento in house.
In particolare, a seguito di una serie di operazioni societarie intervenute tra il 2008 e il 2013, la società affidataria è venuta a trovarsi sotto il controllo di una società quotata, circostanza incompatibile con i requisiti del capitale pubblico e del controllo analogo richiesti per l’affidamento in house.
La cessazione degli affidamenti diretti a società poste sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi al diritto comunitario è prevista all’art. 34 comma 22 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, che individua il termine di tali affidamenti al 31 dicembre 2018.
Secondo la ricorrente, tale disposizione non sarebbe stata applicabile al caso di specie e, più in generale, dopo il 31 dicembre 2018, trattandosi di norma eccezionale e transitoria, insuscettibile di interpretazione estensiva e chiaramente delimitata sotto il profilo temporale.
Ad avviso del TAR, invece, la disposizione non prevede alcun limite temporale alla sua applicazione: il riferimento al 31 dicembre 2018 è, infatti, unicamente giustificato dalla circostanza che, a decorrere da tale data, tutti gli affidamenti diretti non conformi sarebbero dovuti cessare.
🟨 Muovendo da tale presupposto, la sentenza ha dunque confermato la legittimità della determina comunale di presa d’atto della cessazione ipso iure del contratto di servizio, sebbene tale determina sia stata adottata a notevole distanza temporale (nell’anno 2024) rispetto al venir meno in capo alla ricorrente dei presupposti che avevano giustificato l’affidamento in house, così escludendo il riconoscimento di qualsivoglia legittimo affidamento in capo alla società affidataria del servizio di igiene urbana. 🟨
La sentenza, nel rigettare il ricorso, ha ribadito il principio comunitario secondo cui l’esecuzione di un appalto pubblico oggetto di affidamento in house non può proseguire, senza l’indizione di una nuova gara, se vengono meno i presupposti che ne avevano legittimato l’affidamento in house (cfr. Corte giust., sentenza 12 maggio 2022, causa C-719/20).

