
Nel solco di quanto affermato con l’ordinanza cautelare n. 612/2024, la terza sezione del TAR Lombardia ha ribadito che, per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, la mera attribuzione di un punteggio numerico non può più essere considerata motivazione adeguata.
La conferma è arrivata con due recenti sentenze (4 aprile 2025, n. 1170 – 8 aprile 2025, n. 1215), con le quali il TAR ha accolto i ricorsi di candidati iscritti alla sessione 2023, i cui elaborati scritti avevano conseguito punteggi insufficienti.
Le motivazioni sono essenzialmente quelle già illustrate nella nota, presente su questo sito, con cui era stata commentata l’ordinanza cautelare sopra richiamata.
In sintesi, il TAR, pur dando doverosamente conto dell’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto tendenzialmente sufficiente il punteggio numerico (sentenza 8 giugno 2011, n. 175, della Corte Costituzionale, e connessa sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 in data 20 settembre 2017), ha affermato che il mutato scenario rispetto agli anni passati giustifichi la pretesa di una reale motivazione a supporto dei giudizi di insufficienza.
Il mutamento di scenario risulta evidente, come riconosciuto dal TAR Lombardia nelle due recenti sentenze.
Anzitutto, i numeri degli iscritti all’esame d’avvocato negli anni si sono drasticamente ridotti. Inoltre, le ultime sessioni sono state regolate da una disciplina speciale che ha ridotto le prove scritte da tre a una.
Ne è conseguita una fortissima riduzione dei tempi di correzione, che ha portato il TAR a ritenere non più attuale (o almeno non più preponderante) l’esigenza di speditezza nelle correzioni; dal che il superamento, almeno per le ultime sessioni d’esame, del precedente orientamento giurisprudenziale.
Non solo. Il TAR, nelle sentenze in commento, ha altresì conferito rilievo al fatto che Legge Professionale Forense (L. 31 dicembre 2012, n. 247) ha introdotto un obbligo motivazionale rinforzato a carico delle commissioni esaminatrici, tenute ad accompagnare il voto numerico con osservazioni specifiche e puntuali relative ai singoli punti degli elaborati valutati (art. 46).
Il TAR ha evidenziato che, sebbene la norma “innovativa” in esame non sia ancora entrata in vigore a causa di reiterati rinvii, essa esprima un principio generale che deve comunque trovare applicazione: se non con l’articolazione di un giudizio discorsivo, almeno con altre modalità che comunque consentano «di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico» (par. 6).
Si attende ora di conoscere il punto di vista del Consiglio di Stato, visto che pare quasi scontata la proposizione di appello da parte del Ministero.

