Commenti e sentenze

Esame avvocato: la motivazione numerica non è (più) sufficiente

Nota a TAR Lombardia, sez. III, 14 giugno 2024 n. 612

Esame avvocato: la motivazione numerica non è (più) sufficiente

Aggiornamento: Il Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza n. 2741 del 16 luglio 2024, ha respinto l’appello cautelare proposto dal Ministero della Giustizia per la riforma dell’ordinanza cautelare commentata nel presente articolo (TAR Lombardia, Milano, n. 612/2024) con cui era stata giudicata insufficiente «una motivazione consistente nel solo voto numerico» nella valutazione delle prove scritte per l’esame di avvocato.

Il testo dell’ordinanza è visibile in formato integrale qui.

Il TAR Lombardia si è recentemente pronunciato, in via cautelare, sul ricorso presentato da una candidata esclusa dalla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2023.

La pronuncia, ancorché cautelare, risulta significativa per essersi discostata dall’orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente.

Il riferimento è anzitutto alla sentenza 8 giugno 2011, n. 175, della Corte Costituzionale, e alla connessa sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 in data 20 settembre 2017. Tali sentenze hanno fissato il principio di tendenziale adeguatezza della valutazione meramente numerica espressa dai commissari in relazione alle prove scritte dei candidati.

Si badi però che, nel declinare tale principio, i giudici avevano effettuato un delicato bilanciamento tra due interessi contrapposti: da un lato, il diritto dei candidati a ricostruire l’iter logico seguito dai commissari in caso di valutazione negativa, al fine di vagliarne la correttezza anche in giudizio; dall’altro, l’esigenza di speditezza dell’azione amministrativa, intesa come necessità di non gravare i commissari di un obbligo di motivare discorsivamente il punteggio dei singoli elaborati.

Sennonché il contesto di riferimento, oggi, risulta fortemente mutato rispetto a quello al quale fanno riferimento le sentenze citate.

Anzitutto, negli ultimi anni i numeri degli iscritti all’esame si sono drasticamente ridotti.

Inoltre, la sessione 2023 dell’esame di abilitazione è regolata da una disciplina speciale (DL 10 maggio 2023, n. 51) che prevede due rilevanti differenze rispetto all’assetto previgente:

  • anzitutto, le prove scritte sono passate da tre a una;
  • inoltre, i componenti delle sottocommissioni di valutazione sono diminuiti da cinque a tre membri, con conseguente possibilità di costituire un maggior numero di sottocommissioni.

Le peculiarità sopra evidenziate hanno portato a una fortissima riduzione dei tempi di correzione delle prove scritte per l’anno 2023, ed è proprio sulla base di tale considerazione che la ricorrente ha evidenziato che le conclusioni raggiunte dalla Corte Costituzionale e dall’Adunanza Plenaria non dovessero più ritenersi attuali.

La tesi è stata accolta dal TAR Lombardia con l’ordinanza in commento (TAR Lombardia, sez. III, 14 giugno 2023 n. 612).

Il TAR Lombardia ha ritenuto doveroso rinnovare il bilanciamento tra i contrapposti interessi (trasparenza nei confronti dei candidati e speditezza nell’esercizio dell’azione amministrativa). Pertanto, considerando che «l’apprezzamento della completezza della motivazione, in rapporto alle necessità di speditezza, può mutare a seconda delle circostanze concrete […] nel senso di sostenere il voto numerico con ulteriori elementi, sia pure estremamente sintetici», il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, ordinando il riesame – in forma anonima – dell’elaborato da parte di una diversa commissione.

Decisamente innovativa pare la motivazione a supporto dell’accoglimento dell’istanza cautelare. Il TAR ha infatti riconosciuto che, alla luce delle peculiarità che contraddistinguono la sessione 2023 dell’esame di abilitazione, risulta insufficiente «una motivazione consistente nel solo voto numerico, senza alcuna ulteriore indicazione, sia pure mediante segni grafici apposti a margine del tema»; dovendosi ritenere prima facie fondata la censura di difetto di motivazione.

Nei giorni immediatamente successivi, “in scia” con l’ordinanza in commento, il TAR ha sospeso l’efficacia di due ulteriori provvedimenti di non ammissione allo scritto di altrettanti candidati, con motivazioni del tutto sovrapponibili a quelle sopra richiamate.

Dott.ssa Alice Ventrella