Mobilità urbana e concorrenza: no al criterio dei “minuti gratuiti”
Nota a TAR Sicilia – Palermo, sez. III, 14 aprile 2025 n. 826
Pubblicata su LexItalia.it

Premessa: servizi di sharing mobility, regime autorizzatorio e principi dell’evidenza pubblica
Nel crescente contesto delle procedure per l’affidamento di servizi innovativi – come quelli di sharing di monopattini elettrici – si pone con particolare rilevanza il tema della qualificazione giuridica della procedura e delle garanzie che devono accompagnarne lo svolgimento.
Come chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 2 maggio 2023 n. 4368), il servizio di noleggio di monopattini in modalità free floating non configura né appalto né una concessione, ma un’attività economica svolta in regime autorizzatorio, soggetta a contingentamento da parte del Comune, ai sensi dell’art. 1, comma 75-ter e ss., della L. n. 160/2019.
Tuttavia, anche in tale ambito, quando la selezione avviene tra più candidati per un numero limitato di autorizzazioni, trova piena applicazione l’art. 16 del d.lgs. 59/2010 (attuativo della direttiva servizi 2006/123/CE), che impone all’Amministrazione di garantire criteri e modalità di selezione ispirati a imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.
Ne deriva che anche in assenza di un’applicazione integrale del Codice dei contratti pubblici, le amministrazioni sono comunque vincolate al rispetto delle regole dell’evidenza pubblica, che impongono una costruzione logica e non distorsiva dei criteri di selezione e un impianto valutativo idoneo a perseguire l’interesse generale.
La controversia: mobilità urbana e criteri selettivi “distorsivi”
La sentenza in commento si colloca proprio in questa cornice. Il TAR Sicilia ha sposato la tesi del Consiglio di Stato sul necessario rispetto dei principi del Codice dei contratti pubblici, focalizzandosi sulla modalità di costruzione dei criteri premiali nel rispetto del principio di concorrenza.
Nella specie, il Comune di Palermo ha indetto un avviso pubblico per selezionare tre operatori economici per il servizio di noleggio in sharing di monopattini elettrici free floating. Tra i criteri di valutazione previsti dall’avviso spiccava quello che riconosceva fino a 5 punti al concorrente che avesse offerto il maggior numero di minuti gratuiti annui di sharing a favore dell’amministrazione, per finalità istituzionali e di mobilità sostenibile (es. casa-lavoro o casa-scuola per i dipendenti comunali).
Tale criterio, tuttavia, non prevedeva alcun massimale o limite massimo ai minuti offerti, né era accompagnato da una verifica ex ante di sostenibilità tecnica ed economica dell’offerta. Ciò ha generato una competizione “al rialzo” fondata su un parametro potenzialmente illimitato, premiando, di fatto, l’operatore che aveva promesso la maggiore quantità di minuti gratuiti all’ente.
La decisione del TAR: illegittimità per irragionevolezza e sviamento
Il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società ricorrente, quarta classificata, e ha annullato sia la determinazione finale di approvazione della graduatoria che lo stesso avviso pubblico, nella parte relativa al criterio “minuti gratuiti”, ravvisando un eccesso di potere per irragionevolezza e per sviamento di potere, oltre alla violazione del principio costituzionale di imparzialità (art. 97 Cost.).
Secondo il Collegio, un criterio di selezione come quello impugnato – che attribuisce un punteggio significativo sulla base di un’offerta potenzialmente illimitata di minuti gratuiti – altera il confronto competitivo tra operatori, incentivando offerte non sostenibili e non valutabili in termini di economicità.
Senza un limite massimo o un meccanismo di ponderazione, infatti, il criterio non riflette un vantaggio effettivo per la collettività, ma si traduce in un beneficio “di nicchia” per il solo ente, scaricando i costi del servizio gratuito sulla generalità degli utenti, attraverso il naturale aumento del prezzo del noleggio per i cittadini.
Infatti, come visto in apertura (par. 1), il servizio oggetto dell’avviso rientra in un regime di autorizzazione e non di concessione, per cui il gestore rimane titolare del rischio operativo: il costo dei minuti omaggio, per essere compensato, non potrà che ricadere sull’utenza privata, con effetti distorsivi sulla finalità pubblica del servizio. Il risultato è una selezione di operatori non necessariamente più efficienti, ma più “generosi” nei confronti dell’amministrazione, a scapito della qualità e dell’accessibilità del servizio al pubblico.

