
Annullamento dei criteri del DM Aree Idonee e motivazione rafforzata
Riflessioni alla luce delle sentenze TAR Lazio, sez. III, 13 maggio 2025, n. 9155 e TAR Puglia, Lecce, sez. II, 20 giugno 2025, n. 1083
La valutazione di opportunità circa l’avvio ovvero l’attuale pendenza di procedure per l’installazione di impianti FER impone agli operatori economici e alle amministrazioni procedenti di prestare attenzione a due temi estremamente attuali, oggetto sia di acceso confronto politico, sia di continui interventi giurisprudenziali, corrispondenti a due prospettive:
- la prima di carattere sistematico o “macroscopico”, inerente all’individuazione da parte delle Regioni di aree idonee e non idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ai sensi dell’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 199/2021;
- la seconda rivolta al singolo impianto o di carattere “microscopico”, avente ad oggetto la valutazione del progetto -ferma l’individuazione della procedura da seguire in ragione della qualificazione dell’area- spettante dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento.
1. La prospettiva di carattere sistematico o “macroscopico” – Aree idonee e non idonee all’installazione di impianti FER
1.1. Il DM Aree Idonee e l’annullamento dell’art. 7, commi 2 e 3 ad opera della sentenza TAR Lazio, sez. III, 13 maggio 2025, n. 9155
Come noto, il MASE ha adottato il D.M. 21 giugno 2024 con l’intento di dettare i criteri alle Regioni per l’individuazione delle aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti.
Tuttavia, a distanza di meno di un anno dall’adozione, la recente sentenza del TAR Lazio, sez. III, 13 maggio 2025, n. 1955, ha annullato l’art. 7, commi, 2 e 3 del D.M. 21 giugno 2024 laddove:
a) consentivano alle Regioni di fare salve le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, co. 8 della L. 199/2021, senza tuttavia prevedere misure di salvaguardia per i procedimenti aventi ad oggetto progetti localizzati in aree idonee avviati prima delle leggi regionali che potrebbero mutare la qualifica delle aree;
b) dettavano criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee privi della specificità necessaria per dare attuazione alla delega legislativa di cui all’art. 20, co. 1 del D.Lgs. 199/2021.
Con l’occasione è stato altresì ribadito che la classificazione del territorio “a monte” in aree idonee, non idonee o ordinarie, si riflette sul regime autorizzativo, con la previsione di regimi semplificati per i progetti di impianti ricadenti in aree idonee; con il corollario che le aree non idonee non comportano una preclusione alla realizzazione dell’impianto, bensì una valutazione più approfondita e non “semplificata” del progetto.
1.2. Le prospettive per le Regioni in attesa dei nuovi criteri
Ad oggi, non resta dunque che attendere un nuovo intervento da parte del Ministero, che dovrebbe adottare nuovi criteri per l’individuazione di aree idonee/non idonee rivolti alle Regioni entro la metà di luglio.
Nelle more dell’individuazione dei nuovi criteri, le Regioni sono prive dei parametri per “mappare” il territorio; sicché che l’unica via percorribile sarebbe quella di continuare ad alimentare il dibattito sul tema e lo studio del territorio, ferma l’impossibilità di porre ostacoli alle procedure in corso.
Infatti, l’art. 20, co. 6 del D.Lgs. 199/2021 vieta alle Regioni di disporre moratorie ovvero sospensioni dei procedimenti autorizzativi anche alla luce dell’esposizione al rischio di illegittimità costituzionale di norme con i relativi contenuti, similmente a quanto avvenuto in relazione alla Legge della Regione Sardegna n. 5/2024 (già oggetto di commento su questo sito).
2. La prospettiva del singolo impianto o di carattere “microscopico”, avente ad oggetto la valutazione del progetto svolta dall’amministrazione
2.1. Il bilanciamento tra interessi e la prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile
La valutazione dell’amministrazione si svolge sullo storico terreno della contrapposizione tra tutela paesaggistica e ambientale e interesse allo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Sul punto, una serie di interventi giurisprudenziali hanno “ridotto” il livello della contrapposizione tra i richiamati interessi, riconoscendo che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili contribuisce «non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici» (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; TAR Puglia, Bari, sez. II, 16 giugno 2023, n. 913).
A superamento dell’“equivalenza” tra gli interessi in gioco, la cui ponderazione era totalmente demandata all’amministrazione in sede procedimentale, l’art. 16-septies della Direttiva UE 2018/2001 (ma prima ancora l’art. 3 del Regolamento UE n. 2577 del 22 dicembre 2022) ha previsto che «fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, (..) siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici».
In attuazione della direttiva europea, l’art. 3, co. 1 del D.Lgs. 190/2024 dispone che la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili «in sede di ponderazione degli interessi, nei singoli casi e salvo giudizio negativo di compatibilità ambientale o prove evidenti che tali progetti abbiano effetti negativi significativi sull’ambiente, sulla tutela della biodiversità, sul paesaggio, sul patrimonio culturale e sul settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali (..) sono considerati di interesse pubblico prevalente».
Il legislatore europeo prima e quello interno poi hanno dunque operato un bilanciamento tra interessi “a monte” -che l’amministrazione deve trasporre nell’ambito della valutazione dell’istanza “a valle”- attribuendo preminenza all’interesse alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonte rinnovabile nell’obiettivo di raggiungere l’indipendenza energetica ritenuta essenziale per far fronte alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino.
2.2. La motivazione rafforzata delle ragioni ostative alla realizzazione degli impianti FER
Tale lettura ha trovato conferma nella recentissima sentenza del TAR Puglia, Lecce, sez. II, 20 giugno 2025, n. 1083, che ha annullato un diniego di PAS avente ad oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico in un’area idonea ex lege.
Nello specifico, è stato giudicato che «in questa fase interinale ed emergenziale il legislatore (ha) optato, in virtù della straordinaria contingenza energetica, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico, salvo evidenti ragioni ostative che devono integrare una motivazione rafforzata (cfr. ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, sentenza n. 844 del 2023)» (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 20 giugno 2025, n. 1083).
In questo quadro, non sembra residuare incertezza in ordine all’ampio onere di motivazione che l’amministrazione deve soddisfare nell’ipotesi in cui ritenga di sacrificare l’interesse prevalente alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili a vantaggio di esigenze paesaggistiche/ambientali/a tutela della salute e del patrimonio culturale e agricolo; con il corollario che è legittima la motivazione che dia opportunamente conto dei concreti effetti negativi del progetto sulle richiamate esigenze.
3. In conclusione
Ferma l’individuazione delle aree che comporta l’adozione di procedure più snelle nell’ipotesi di aree idonee, la valutazione finale sul progetto spetta sempre all’amministrazione che deve in concreto ponderare gli interessi in gioco a partire dalla prevalenza accordata dal legislatore alla realizzazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile; che può essere superata solo attraverso una motivazione rafforzata che dia conto degli effetti significativi che il progetto ha sugli altri interessi in gioco.

