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Ricorso straordinario: inammissibilità nelle procedure amministrative finanziate con risorse PNRR

Il confine tra supporto algoritmico e imputazione umana dell’atto
Ricorso straordinario e inammissibilità - Zoppolato & Associati Studio Legale Milano

Inammissibilità del ricorso straordinario - Zoppolato & Associati

 

Il TAR Lazio, Roma, ha recentemente ribadito un indirizzo oramai consolidato: il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia riguarda procedure amministrative che coinvolgono risorse del PNRR, poiché tali controversie sono soggette al rito speciale accelerato previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022 (TAR Lazio, Roma, Sez. III ter, 2 luglio 2026, n. 12125).

In particolare, il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile un ricorso trasposto in sede giurisdizionale, osservando che il ricorso straordinario non è praticabile nell’ambito di tutte le procedure amministrative che coinvolgono risorse PNRR, seppur indirettamente.

La decisione si inserisce in una linea interpretativa già recepita dal Consiglio di Stato, secondo il quale «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR è soggetta al rito speciale accelerato» e, proprio in ragione di tale specialità, deve ritenersi sottratta al rimedio straordinario (Cons. Stato, Sez. I, 7 maggio 2026, parere n. 867).

La ragione risiede nella disciplina processuale dettata dall’art. 12-bis del d.l. 68/2022, espressamente dedicato all’accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR.

L’ambito di applicazione di tale disposizione risulta particolarmente ampio, riferendosi ai ricorsi aventi ad oggetto «qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in un tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR».

In tale contesto, la norma impone una scansione processuale serrata: in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il TAR fissa, con la medesima ordinanza, la data di discussione del merito alla prima udienza utile successiva al termine di trenta giorni.

Proprio tale struttura accelerata risulta incompatibile con la fisiologia del ricorso straordinario, caratterizzato, di contro, da termini sensibilmente più ampi.

A conferma, sempre il TAR Lazio aveva ritenuto impraticabile il ricorso straordinario in una procedura PNRR, evidenziando che la natura accelerata del rito, modellata in larga parte sugli artt. 119 e 120 c.p.a., non fosse conciliabile con il rimedio giustiziale (TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis, 12 febbraio 2024, n. 2847).

E ancora, il TAR Veneto ha chiarito che, nelle controversie PNRR, la dimidiazione dei termini processuali si riflette altresì sulla trasposizione ai sensi dell’art. 48 c.p.a., con conseguenze rilevanti in termini di ricevibilità (TAR Veneto, Sez. IV, 10 marzo 2025, n. 331).

Sotto un profilo sistematico, le diverse pronunce appaiono coerenti con la ratio dell’intervento legislativo del 2022. Difatti, l’art. 12-bis non mira esclusivamente ad accelerare il processo, ma a garantire la stabilità delle determinazioni amministrative relative all’utilizzo dei fondi PNRR e la rapida realizzazione degli interventi derivanti dagli obblighi comunitari (Cons. Stato, Sez. I, 18 marzo 2024, parere n. 347).

 In questa prospettiva, il ricorso straordinario – pur rimanendo un rimedio pienamente alternativo di natura giustiziale – mal si adatta alle esigenze di celerità caratterizzanti le controversie PNRR, per le quali legislatore ha preferito una tutela giurisdizionale scandita da termini abbreviati.

 

Dott.ssa Caterina Bracci