I. Il fenomeno e il quadro regolatorio
I Data center, o centri di elaborazione dati (CED), sono infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate le apparecchiature (server, sistemi di storage e simili) e i servizi di gestione delle risorse informatiche funzionali a uno o più fruitori. La loro rilevanza va ben oltre il dato tecnico: si tratta di infrastrutture strategiche per il perseguimento degli obiettivi di digitalizzazione dell’economia, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo.
Il fenomeno è in rapida crescita: solo nel 2025 i Data center europei (circa 3.500) hanno consumato quasi 71 TWh di elettricità, un dato destinato a raddoppiare entro il 2030, anche per l’effetto dello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale, il cui funzionamento dipende in maniera imprescindibile da queste infrastrutture.
Se da un lato i numeri confermano la centralità dei Data center, dall’altro ne mettono in luce anche l’impatto energetico, e quindi ambientale. A tale impatto si aggiunge quello causato dal consumo di suolo e dai prelievi idrici che la realizzazione il funzionamento di queste infrastrutture comporta. Più in generale, la crescita dell’ecosistema digitale si traduce in una domanda sempre maggiore di energia e di risorse idriche.
È proprio questa crescita che pone i Data center al centro di una tensione tra due politiche comunitarie non sempre facilmente conciliabili: da un lato la strategia digitale dell’Unione europea, che punta a digitalizzare anche l’economica; dall’altro il Green Deal, che ne richiede l’efficientamento energetico. I Data center, infatti, sono al tempo stesso motore indispensabile della transizione digitale e tra i maggiori consumatori energetici dell’intero apparato produttivo.
Governare un fenomeno di queste dimensioni richiede una regolazione su più livelli, che siano tra loro complementari.
L’Unione europea ha enunciato i principi generali e costruito, a monte, un sistema normativo articolato rivolto sia ai gestori dei Data center che ai produttori delle apparecchiature, con l’obiettivo di orientarne lo sviluppo in senso sostenibile.
Spetta, invece, agli Stati membri individuare le modalità concrete con cui bilanciare, da un lato, l’incentivo allo sviluppo digitale, dato il ruolo strategico che questi impianti rivestono per il territorio, e dall’altro, il rispetto dei dettami del Green Deal, che impone una puntuale valutazione dell’impatto dei Data center su quello stesso territorio.
Il presente contributo ha carattere ricognitivo della disciplina vigente in materia di Data center, che per molti aspetti è ancora in fase di assestamento, e si propone di offrire, per questa via, alcuni primi spunti di riflessione sulle criticità applicative di tale impianto normativo.
Nei paragrafi che seguono si darà conto, anzitutto, della disciplina comunitaria che si occupa di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dei Data center (§ II); per poi analizzare, nel prosieguo, come le due distinte esigenze si traducano, a livello nazionale (§ III) e regionale (§ IV), in meccanismi autorizzativi e criteri di progettazione.
II. Il quadro comunitario: sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dei Data center
Punto di riferimento sistematico della disciplina comunitaria in materia di Data center è la Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica (EED), implementata dalla Commissione tramite il Regolamento delegato (UE) 2024/1364, sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati; a tali fonti si affianca il Regolamento (UE) 2019/424 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati.
La Direttiva colloca le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), categoria che include i Data center, tra i settori a maggiore intensità energetica, e, dunque, all’interno della politica energetica dell’Unione; ne discende l’esigenza, esplicitata dalla direttiva stessa, che queste infrastrutture siano efficienti e sostenibili.
La EED pone tre obblighi principali. Anzitutto, obbliga i titolari e i gestori di Data center con potenza IT installata di almeno 500 kW a rendicontare periodicamente l’utilizzo del calore di scarto, secondo le informazioni minime indicate nell’Allegato VII. In secondo luogo, incarica la Commissione di istituire una Banca dati europea sui Data center. Infine, all’art. 33, delega a tale istituzione la definizione di un sistema comune di classificazione della sostenibilità dei Data center presenti nel territorio dell’Unione – delega da cui è nato il Regolamento delegato (UE) 2024/1364.
Questo regolamento guarda ai gestori di Data center, non ai produttori: agisce cioè sull’infrastruttura. In particolare, la disciplina delegata stabilisce quali informazioni e indicatori chiave di prestazione (KPI) siano rilevanti ai fini della sostenibilità delle infrastrutture, e impone agli operatori con consumo energetico IT di almeno 500 kW di trasmettere periodicamente un resoconto in proposito alla Banca dati europea. Fra gli indicatori menzionati spiccano il PUE (Power Usage Effectiveness, rapporto tra energia totale consumata ed energia effettivamente destinata all’IT), il WUE (Water Usage Effectiveness), la quota di energia rinnovabile utilizzata e il tasso di riutilizzo del calore di scarto.
Diverso, invece, è l’angolo di visuale del Regolamento (UE) 2019/424, sulla progettazione ecocompatibile di server e sistemi di archiviazione dati. Qui il destinatario cambia: non più il gestore, ma il produttore nel momento in cui immette il prodotto sul mercato. Il regolamento fissa i requisiti minimi di efficienza energetica e gli obblighi di efficienza delle risorse – riparabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riciclabilità, con un occhio di riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento delle materie prime – oltre all’obbligo di dichiarare le classi di condizioni operative (temperatura, umidità) e gli altri parametri tecnici.
Il risultato è un impianto normativo a doppio binario, che affianca alla crescita dell’infrastruttura digitale vincoli e obblighi informativi rivolti, rispettivamente, a gestori e produttori, nell’ottica della sostenibilità dei Data center.
Tale impianto normativo si limita, tuttavia, alla regolamentazione delle prestazioni energetiche e ambientali e alla relativa reportistica: non tocca, invece, i procedimenti autorizzativi per la realizzazione dei Data center, materia lasciata agli Stati membri. È qui, quindi – a livello nazionale e, in Italia, anche regionale – che le istanze di sostenibilità trovano concreta attuazione, attraverso la semplificazione procedimentale e i criteri di localizzazione e progettazione.
III. La disciplina nazionale
Il quadro appena tracciato conferma che la diffusione dei Data center si gioca sull’equilibrio tra due direttrici.
Da un lato l’attrazione degli investimenti: la distribuzione territoriale di questi impianti ha, come detto, un grande valore strategico, che è riconosciuto espressamente anche dalle Linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del novembre 2024 (“Strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali in Centri Dati”).
Dall’altro, la valutazione del loro impatto sul territorio, da condurre secondo la disciplina di settore e quanto previsto dalle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) del 2 agosto 2024, n. 257, applicabili ai Data center dotati di gruppi elettrogeni di emergenza sopra i 50 MW, e dalle Linee guida del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente n. 28/2020.
III.i. Semplificazione procedimentale e contenimento delle tempistiche
Nell’ottica di intercettare la prima “direttrice”, l’art. 8 del D.L. 21/2026 (c.d. “Decreto Bollette”), come modificato dalla L. 49/2026, ha istituito il procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di CED.
La finalità è infatti perseguita attraverso:
- la semplificazione dell’iter autorizzativo, che confluisce in un’autorizzazione unica (di seguito, “AU”) di competenza dell’autorità competente per l’AIA in conferenza dei servizi; nel cui ambito tutte le amministrazioni chiamate al rilascio di titoli abilitativi svolgono in parallelo le valutazioni di competenza (precedentemente svolte in step consequenziali tra loro);
- il termine di conclusione del procedimento fissato in 10 mesi dalla completezza dell’istanza, prorogabile di massimo 3 mesi (laddove in precedenza la durata complessiva delle procedure autorizzative consequenziali era compresa tra 18 mesi e 3 anni);
- nell’intento acceleratorio, se la verifica di assoggettabilità a VIA si conclude positivamente, la relativa istanza deve essere depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, a pena di archiviazione del procedimento (comma 6); e che la documentazione progettuale indichi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, una “soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione”, fermo l’obbligo di integrare successivamente la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall’autorità competente (comma 1bis), con la finalità di evitare l’attesa dei tempi lunghi di connessione alla RTN.
Infine, assume rilievo il comma 7, a mente del quale ove il progetto sia dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell’art. 13 del D.L. 104/2023 (con investimenti pari ad almeno un miliardo di euro), trova applicazione la disciplina commissariale che consente di operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, antimafia, golden power e vincoli di appartenenza all’UE.
III.i.1. I possibili ostacoli alla semplificazione
Nonostante l’intento, nella pratica alcune previsioni potrebbero rivelarsi non propriamente adeguate alla semplificazione e speditezza procedimentale.
Come anticipato, l’autorità competente al rilascio dell’AU è l’autorità competente per l’AIA e tale competenza non può essere delegata a livello subprovinciale nei casi di AIA regionale.
L’art. 8, comma 1 consente l’agevole individuazione dell’autorità competente per l’AU relativa a CED assistiti da generatori di potenza superiore ai 50 MW termici, proprio perché richiedono l’acquisizione dell’AIA (tra 50 e 300 MW competenza regionale e sopra i 300 MW competenza statale).
Viceversa, non sembra altrettanto certa l’individuazione dell’autorità competente per l’AU nell’ipotesi di Data center assistiti da generatori di potenza inferiore ai 50 MW termici, che non richiedono l’AIA.
Nella descritta incertezza, occorre valutare se l’intento del legislatore fosse quello di attribuire alla Regione/provincia la competenza per impianti assistiti da generatori di potenza anche inferiore ai 50 MW, ovvero se la norma contenga uno spazio per l’attribuzione/delega a un’autorità sub-provinciale, ossia ai Comuni.
Il riconoscimento della competenza regionale anche per le AU relative a impianti di minor potenza non assoggettati ad AIA, da una parte, potrebbe riflettere l’esigenza di governare un impianto con impatti più estesi rispetto al territorio comunale (soprattutto quando i comuni interessati siano di piccole dimensioni); dall’altra parte, potrebbe risultare ingiustificata per Data center con gruppi elettrogeni di emergenza di esigua potenza.
In aggiunta, l’attribuzione di tutti i procedimenti relativi a CED assistiti da generatori di potenza inferiore ai 50 MW termici alla Regione rischierebbe di “appesantire” e rallentare l’attività ordinariamente svolta dall’autorità competente per l’AIA, ostacolando così il rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento.
Per tal via, si produrrebbe dunque un risultato in concreto opposto alla semplificazione e accelerazione auspicata.
Per evitare tale effetto, sembrerebbero ipotizzabili le seguenti soluzioni:
- la prima riguarderebbe il legislatore nazionale, che potrebbe “spostare” la competenza per l’AU relativa a Data center supportati da gruppi elettrogeni di potenza inferiore a 50 MW ad un’autorità più vicina al cittadino;
- la seconda nasce dall’interpretazione dell’art. 8, comma 2; il quale, nel rispetto dell’adeguatezza, nel caso di progetti assoggettati ad AIA regionale o provinciale non consente la “delega o attribuzione” delle relative funzioni a enti di livello subprovinciale.
Al contempo, la disposta esclusione non sembrerebbe prevista per gli impianti non assoggettati ad AIA regionale/provinciale. Sicché, sembrerebbe ipotizzabile che per gli impianti supportati da generatori di emergenza di potenza inferiore a 50 MW: i) il legislatore regionale possa “attribuire” la relativa funzione a enti più vicini al cittadino; ii) ovvero l’autorità competente per l’AIA possa “delegare” la propria funzione (anche in considerazione del carico degli uffici) ad un livello territoriale più prossimo al cittadino.
Altro profilo di dubbia semplificazione riguarda la compatibilità urbanistica.
Come accennato, l’istanza di AU impone la previa verifica di conformità alla pianificazione.
Tuttavia, la previsione è stata introdotta solo con la Legge di conversione, mentre il testo originario del D.L. 21/2026 non imponeva la dimostrazione “a monte” della compatibilità urbanistica dell’intervento.
Nel silenzio del legislatore, tentando di valorizzare la semplificazione che ha ispirato l’introduzione dell’AU, si era ipotizzato che quest’ultima potesse costituire variante allo strumento urbanistico in analogia con l’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 9 del D.Lgs. 190/2024.
Tuttavia, tale lettura, oltre che contrastare con la tendenza del legislatore a riconoscere espressamente il carattere di variante ad un’autorizzazione, è stata definitivamente superata dalla Legge di conversione n. 49/2026; la quale ha precisato che all’istanza di AU deve essere allegata la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali.
Sicché, la semplificazione non si è estesa fino all’attribuzione all’AU del carattere di variante allo strumento urbanistico.
III.i.2. I primi indirizzi operativi
In materia di procedimento unico si rammenta altresì che in data 21 luglio 2026 il MASE ha adottato i primi indirizzi operativi fornendo indicazioni di carattere pratico (indicazione per il versamento di oneri economici e istruzioni per la presentazione dell’istanza) e preannunciato l’adozione di ulteriori Indicazioni operative.
In coerenza con la L. 49/2026, le linee guida confermano che l’AU non può costituire variante agli strumenti urbanistici.
Ancora, viene precisato che l’istanza debba contenere tutti gli elaborati necessari all’acquisizione dei titoli edilizi.
Inoltre, partendo dal presupposto che l’AU riguarda l’impianto e le reti di connessione di utenza, viene precisato che risultano escluse le c.d. opere di rete individuate dal distributore o Terna nella STMG.
Infine, le linee guida precisano che le varianti debbano essere valutate nel procedimento di AU e che in funzione della rilevanza della modifica i termini del procedimento possano essere riavviati.
III.i.3. I profili di “artato frazionamento” delle istanze
Con riguardo ai primi interventi chiarificatori in materia autorizzativa, appare significativa la risposta all’interpello del 19 febbraio 2026, n. 36833, con la quale il MASE ha risolto un primo interessante quesito posto dalla Città Metropolitana di Milano.
In particolare, ci si chiedeva se tre istanze di AIA presentate, per il medesimo sito, da altrettante società riconducibili alla stessa holding, con organi sociali e progettisti in gran parte coincidenti, potessero costituire “artato frazionamento”.
Il MASE ha anzitutto chiarito che la presentazione di tre istanze di AIA non si traduce nel rischio che alcune unità vengano artatamente sottratte all’AIA e che l’AIA può essere rilasciata anche rispetto a parti di installazione; con il corollario che l’operatore può decidere se presentare un’unica istanza o tre istanze.
Ancora, con riferimento all’ipotizzata “limitazione” delle valutazioni istruttorie con rischio di sottovalutare eventuali sinergie tra gli interventi, a prescindere dalla riconducibilità a unico gestore, il MASE ha affermato che l’assenza di connessione tecnica esclude che si tratti di un’unica istallazione.
Infine, è stato chiarito che la competenza statale si configurerebbe solo in presenza di accertata connessione tecnica e di complessivo superamento della potenza di 300 MW dei generatori di emergenza del Data center.
III.ii I criteri progettuali
Rispetto alla seconda “direttrice”, consistente nei criteri da seguire nell’ambito della progettazione, ad oggi difetta una normativa di riferimento di fonte primaria.
Come accennato, pur non garantendo il grado di cogenza delle norme, le linee guida del MASE 2 agosto 2024, n. 257 costituiscono il riferimento principale per gli sviluppatori.
In particolare, vengono in rilievo alcuni aspetti progettuali in materia di localizzazione; rispetto alla quale, viene richiesto di accordare priorità a:
- siti dismessi o aree brownfield, anche perché spesso adeguatamente infrastrutturate e nell’ottica di minimizzare il consumo di suolo;
- aree con disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente rinnovabili);
- aree distanti da centri abitati che possano contare su economie di agglomerazione;
- aree a bassa densità di impianti e dove realizzare economie di sistema.
Le linee guida prevedono altresì che il procetto del CED debba includere una produzione di energia da fonti rinnovabili, con la massima copertura possibile con fotovoltaico di tetti e parcheggi.
Ancora, per “riequilibrare” l’impatto idrico, deve essere previsto, ove possibile, il recupero dell’acqua e l’utilizzo della geotermia per il raffreddamento dell’impianto.
Di tratta, come accennato di criteri orientativi, pur non vincolanti ai fini della presentazione dell’istanza; tuttavia, il loro rispetto appare auspicabile per agevolare una conclusione favorevole del procedimento, ampiamente discrezionale in materia.
III.ii.1. La delega al governo in materia di centri di elaborazione dei dati
A disciplina di tali aspetti, si attende comunque un intervento legislativo organico, che dovrebbe scaturire dall’attuazione della proposta di “Delega al Governo per l’organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati” approvata in data 24 febbraio 2026, ora all’esame del Senato.
Nell’attuale formulazione, il governo dovrà rispettare i numerosi principi e criteri direttivi inerenti all’utilizzo del territorio, tra cui:
i) accordare priorità a progetti che: sorgono in aree industriali/siti dismessi e che prevedono soluzioni energetiche pulite; sperimentino sistemi innovativi di teleriscaldamento e raffreddamento e riducano il consumo d’acqua;
ii) riconoscere l’interesse pubblico prevalente dei Data center e conseguente semplificazione dei procedimenti di VIA e AIA;
iii) promuovere l’autoproduzione energia.
Ancora una volta, la disciplina dovrebbe incentrarsi sulle priorità insediative e non porre limiti territoriali e energetico-ambientali “invalicabili”, lasciando piuttosto -e correttamente stante l’ampia discrezionalità esercitata dalle autorità coinvolte nel procedimento in questione- la valutazione di tutti gli aspetti progettuali inerenti localizzazione, approvvigionamento energetico e utilizzo delle risorse in sede procedimentale.
III.ii.2. La compatibilità tra Data center e impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (“FER”)
Come accennato, i centri di elaborazione dati costituiscono strutture energivore, naturalmente “integrabili” con gli impianti FER.
In tale ottica, le Linee Guida MASE 2024 prevedono l’alimentazione con fonti rinnovabili.
Sul punto, è rinvenibile un coordinamento interessante con l’art. 11bis del D.Lgs. 190/2024, secondo il quale sono idonee le aree “destinate all’insediamento di centri di elaborazione dati”.
Sicché, senza necessità di una già intervenuta realizzazione, anche la semplice destinazione dell’area alla realizzazione del Data center consente l’adozione di procedure semplificate per l’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Considerato che il progetto di un Data center deve prevedere produzione di energia da fonte rinnovabile, sembrerebbe altresì ipotizzabile che anche i titoli autorizzativi alla realizzazione di impianti FER rientrino nell’autorizzazione unica alla realizzazione del Data center.
IV. La disciplina regionale in materia di Data center
Acconto alla disciplina nazionale, nel tentativo di governare un fenomeno che riguarda particolarmente alcune aree strategiche della penisola, si registrano i primi interventi regionali.
Dopo aver adottato le prime Linee guida del 27 giugno 2024 (anche anteriori alle Linee guida del MASE dell’agosto 2024), Regione Lombardia ha disciplinato organicamente la materia dei CED con L.R. 3 giugno 2026, n. 11.
Il pronto intervento normativo regionale riflette il dato fattuale che la Lombardia è la Regione maggiormente interessata da richieste autorizzative (e ad oggi è la prima per numero di impianti già realizzati) stante la propria localizzazione strategica rispetto al resto dell’Europa, nonché la concentrazione di imprese che si servono di tali impianti.
In particolare, la disciplina regionale individua “a monte” tipologie di aree e aspetti progettuali energetico-ambientali da considerarsi prioritari per orientare la localizzazione e progettazione dei Data center.
Sul piano delle priorità insediative, è privilegiata la localizzazione nelle aree dismesse, contaminate, degradate o sottoutilizzate individuate dai comuni e i siti orfani, tenuto conto della prossimità alle infrastrutture elettriche esistenti.
Sul piano energetico, in coerenza con le Linee guida del MASE 2024, la L.R. 11/2026 promuove il ricorso a fonti a impatto carbonico neutrale e il riutilizzo dell’energia termica di raffreddamento in reti di teleriscaldamento.
Sul piano idrico, esclude i prelievi da acquedotto, acque potabili o a uso irriguo e da corpi idrici tutelati, incentivando il riciclo delle acque grigie interne.
Ai sensi dell’art. 3, tali priorità sono incentivate mediante misure premiali quali la riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità, protocolli di semplificazione, priorità nell’accesso a risorse finanziarie regionali, nonché riduzioni del contributo di costruzione e della superficie destinata a parcheggi pertinenziali.
Anche in questo caso, la formulazione delle norme appare chiara nel senso di individuare “priorità” insediative e costruttive: l’individuazione di aree diverse ovvero la progettazione con caratteristiche diverse non escluderebbero automaticamente la realizzazione di tali impianti (né sembrerebbe legittima una tale limitazione “a priori”), bensì la possibilità di fruire di misure premiali.
Quanto ai profili urbanistici (art. 5), i CED con potenza di connessione superiore a 5 MW assumono destinazione d’uso urbanistica produttiva, mentre al di sotto di tale soglia risulta compatibile anche con le destinazioni terziaria e direzionale. L’insediamento è ammesso anche in aree a servizi tecnologici qualora il centro dati risulti integrato con impianti di teleriscaldamento.
Sempre nell’ottica di orientare la localizzazione dell’intervento, nel caso di interventi su aree dismesse, l’assunzione degli oneri di bonifica o messa in sicurezza può essere considerata per ridurre le misure compensative altrimenti dovute; per converso, l’insediamento su suolo agricolo comporta un incremento del contributo di costruzione del 100%, elevato al 200% nelle aree tutelate o rientranti nei parchi regionali.
Per agevolare ulteriormente gli operatori nell’individuazione delle aree particolarmente indicate alla realizzazione di tali impianti, l’art. 6 impone ai comuni di individuare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge, le aree dismesse, contaminate, degradate e sottoutilizzate idonee all’insediamento dei centri dati; prevedendo espressamente che assenza l’assenza di mappatura non costituisce limite alla presentazione di istanze.
In attuazione della citata legge regionale, con DGR nn. 6645 e 6646 del 3 agosto 2026, la Giunta regionale ha rispettivamente definito le priorità insediative ed energetico-ambientali dei CED, l’applicazione delle misure premiali e i contenuti della relazione energetica, nonché adottato le linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la gestione dei procedimenti unici volti al rilascio delle autorizzazioni CED.
Per completezza, sempre in prospettiva regionale, si registrano le “Linee guida per la localizzazione e realizzazione dei centri di elaborazione dei dati nella Regione Puglia” approvate con Del. G.R. del 22 ottobre 2025, n. 1511.
E, in considerazione della rapida diffusione delle istanze sul territorio, è in corso la consultazione pubblica relativa alla legge regionale del Piemonte in materia di Data center.
V. Conclusioni
I Data center sono ormai infrastrutture imprescindibili per l’economia digitale: il loro sviluppo procede spedito, vista la rilevanza strategica che rivestono per gli obiettivi di digitalizzazione europei e nazionali. La disciplina che lo accompagna pare essere, tuttavia, ancora limitata e frammentaria: a livello europeo si concentra su obblighi di efficienza energetica e di reportistica per gestori e produttori; a livello nazionale e regionale su meccanismi di semplificazione procedimentale e criteri orientativi in gran parte non vincolanti. Mancano ancora, in particolare, regole organiche su localizzazione e progettazione.
Tale disciplina è inevitabilmente destinata a evolversi nel prossimo futuro.
In tale prospettiva, il legislatore sarà chiamato a un duplice compito: da un lato, continuare ad accompagnare l’espansione del fenomeno; dall’altro, dotarsi degli strumenti necessari a contenerne gli impatti negativi, affinché la crescita dei Data center non si traduca in un consumo di risorse territoriali, energetiche e idriche non sostenibile nel tempo.

