Revisione prezzi appalti di lavori: perché oggi non basta (e quando serve rinegoziare)
Il tema della revisione prezzi appalti di lavori si inserisce, nelle ultime settimane, in un contesto economico e geopolitico nuovamente caratterizzato da forti tensioni sui mercati energetici e delle materie prime.
Le recenti dinamiche internazionali hanno determinato un rinnovato shock dei costi, in particolare nel comparto petrolifero ed energetico, con effetti immediati sull’intera filiera delle costruzioni. L’incremento dei prezzi dell’energia e dei materiali ad alta intensità energetica – tra cui bitumi, acciaio e trasporti – sta incidendo in modo diretto sull’equilibrio economico dei contratti in corso di esecuzione, accentuando una volatilità che ha ormai assunto carattere strutturale.
In tale scenario, la revisione dei prezzi si conferma non più come strumento eccezionale, ma come meccanismo essenziale per garantire la sostenibilità dell’esecuzione contrattuale e la continuità delle opere pubbliche, evitando fenomeni di rallentamento, sospensione dei lavori e contenzioso.
La materia è stata oggetto, negli ultimi anni, di molteplici interventi normativi, spesso emergenziali e tra loro stratificati, che hanno reso il quadro regolatorio complesso e di non immediata applicazione.
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), entrata in vigore il 1° gennaio scorso, è intervenuta sui contratti in corso di esecuzione già interessati dalla disciplina del D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”), segnando un ulteriore passo verso la stabilizzazione del meccanismo revisionale.
In tale contesto, il presente vademecum si propone come strumento operativo di supporto per la ricostruzione del quadro normativo e l’inquadramento delle principali questioni applicative, ferma restando la necessità di una valutazione alla luce delle peculiarità del singolo rapporto contrattuale.

1) La nuova disciplina della Legge di Bilancio 2026
La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta per garantire la prosecuzione dell’applicazione dell’aggiornamento dei prezzi per i contratti coperti dall’articolo 26 del DL 50/2022, cessata il 31 dicembre 2025.
La nuova disciplina, tuttavia, non si è limitata a prorogare l’applicazione temporale del meccanismo previsto dal DL Aiuti, ma lo ha resto strutturale, accompagnando il contratto fino alla fine dei lavori, e ne ha modificato alcuni aspetti rilevanti.
1. A quali contratti si applica?
Il nuovo meccanismo si applica agli appalti di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, nonché gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, sulla base di offerte presentate entro il 30 giugno 2023.
L’adeguamento opera anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto.
2. Per quali prestazioni?
L’aggiornamento dei prezzi previsto dalla Legge di Bilancio 2026 si applica esclusivamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori.
3. Come si calcola l’aggiornamento?
Per queste lavorazioni, lo stato di avanzamento dei lavori è adottato applicando, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023 ovvero, laddove applicabili, i prezzari speciali adottati ai sensi dell’articolo 41, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. 36/2023.
4. Quanto viene riconosciuto?
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei tali prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante:
– nella misura del 90%, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
– nella misura dell’80%, per gli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
5. Con quali risorse?
Le stazioni appaltanti devono far fronte ai maggiori oneri utilizzando:
- gli accantonamenti per imprevisti nel quadro economico, nel limite massimo del 70%;
- le eventuali somme a disposizione stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- i ribassi d’asta, se non vincolati a una diversa destinazione.
Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80%, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso:
- una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente;
- ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.
A differenza del precedente meccanismo del Decreto Aiuti, non è più previsto l’accesso a fondi ministeriali in caso di insufficienza di risorse interne.
2) Il Decreto Aiuti
Il meccanismo previsto dall’art. 26 del DL 50/2022 resta applicabile agli appalti aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, sulla base di offerte presentate entro il 30 giugno 2023, per le sole lavorazioni eseguite nel 2025, ma contabilizzate nel 2026.
3) Il Decreto Infrastrutture
Agli appalti di lavori aggiudicati prima della data di acquisizione di efficacia del D.Lgs. 36/2023, derivanti da offerte aventi termine finale successivo al 30 giugno 2023, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina revisionale prevista dall’art. 29 del D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), che tuttavia non è mai divenuta operativa a causa della mancata adozione degli atti amministrativi di rilevazione delle variazioni dei prezzi ivi previsti.
Per porre rimedio a tale situazione, l’art. 9, comma 1, del D.L. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture) ha previsto che ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’art. 29, del D.L. 4/2022, che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del D.L. 50/2022, ai fini della revisione prezzi, si applicano – in deroga a quanto previsto dall’articolo 29 del D.L. 4/2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – la nuova disciplina sulla revisione prezzi di cui all’articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.
4) Il nuovo regime del Codice del 2023
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, e in particolare dell’art. 60, il legislatore ha segnato un deciso superamento del previgente assetto normativo, caratterizzato dal susseguirsi di misure emergenziali e derogatorie in materia di caro materiali, introducendo un meccanismo strutturale e generalizzato di revisione dei prezzi, destinato a operare in via ordinaria nell’ambito dei contratti pubblici.
Il nuovo meccanismo revisionale, disciplinato dall’art. 60 del Codice, ha quindi trovato applicazione a partire dalla acquisizione di efficacia del Codice.
Tuttavia, il c.d. Correttivo (D.L.gs 209/2024) ha nuovamente modificato la disciplina revisionale, apportando rilevanti modifiche all’art. 60 e introducendo il nuovo Allegato II.2-bis.
A complicare ulteriormente lo scenario, la nuova disciplina relativa ai contratti di lavori ha demandato l’individuazione degli indici revisionali ad un provvedimento del MIT e ha regolato espressamente la fase transitoria fino all’adozione di tale atto.
Possono quindi essere individuati tre diversi regimi temporali:
- alle procedure di affidamento avviate a partire dal 1° luglio 2023 (entrata in vigore del Codice) e fino al 31 dicembre 2024 (entrata in vigore del Correttivo) trova applicazione l’art. 60 nella sua versione originaria;
- alle procedure di affidamento avviate successivamente al 1° gennaio 2025 e fino alla data di pubblicazione del provvedimento del MIT, continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del Codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023
- a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento del MIT (non ancora avvenuta) troverà piena applicazione l’art. 60 come modificato dal Correttivo.
5) Criticità applicative e riequilibrio del rapporto contrattuale
Sotto un profilo applicativo, permane tuttavia una significativa criticità nei meccanismi di adeguamento dei prezzi. In particolare, con riferimento alla disciplina di cui all’art. 26 del D.L. 50/2022, l’utilizzo dei prezzari regionali aggiornati all’annualità precedente rischia, nell’attuale fase di repentina crescita dei costi – specie nel comparto energetico e dei materiali ad alta intensità energetica – di non riflettere le più recenti dinamiche di mercato, con conseguente disallineamento tra valori contabilizzati e costi effettivamente sostenuti.
A titolo esemplificativo, si consideri il Prezzario regionale della Lombardia, aggiornato nel 2025 sulla base di rilevazioni riferite ai mesi precedenti, che non riflettono gli incrementi dei costi registratisi nelle ultime settimane, con la conseguenza che le lavorazioni vengono contabilizzate sulla base di valori non più allineati alle condizioni di mercato.
Analogamente, il meccanismo di cui all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023, limitando l’applicazione della revisione alle sole prestazioni ancora da eseguire, non consente di intercettare gli aumenti intervenuti in corso d’opera con riferimento a lavorazioni già eseguite o in fase di esecuzione, determinando, anche in questo caso, un possibile squilibrio del sinallagma contrattuale.
In tale contesto, ove gli strumenti normativi tipizzati non risultino idonei a garantire il mantenimento dell’equilibrio economico del contratto, assume rilievo il principio della rinegoziazione di cui all’art. 9 del D.Lgs. 36/2023, quale criterio di sistema volto a consentire l’adeguamento del rapporto contrattuale al mutato contesto economico, nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e conservazione del rapporto.
L’attuazione di tali dinamiche richiede un approccio equilibrato, che tenga conto sia della sostenibilità economica dell’appalto sia dei vincoli pubblicistici della fase esecutiva.
