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Raggruppamenti temporanei di imprese e requisiti nei servizi

Raggruppamenti temporanei di imprese - Articolo

Il Consiglio di Stato (sez. V, 20 novembre 2025, n. 9599) ha affrontato la rilevante questione del rapporto tra requisiti di partecipazione e ripartizione delle prestazioni nei raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) nell’ambito degli appalti di servizi e forniture.

La sentenza ha rappresentato l’occasione per proporre una lettura sistematica dell’art. 68 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), giungendo -in assenza di una espressa previsione della lex specialis- ad escludere l’esistenza di un principio generale di necessaria corrispondenza tra le quote di qualificazione dei singoli operatori economici che costituiscono il RTI e le quote di esecuzione delle prestazioni all’interno del raggruppamento.

raggruppamenti temporanei di imprese

La (non) necessaria corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione negli appalti di servizi e forniture

La pronuncia muove dal comma 11 del citato art. 68 del Codice, a mente del quale gli RTI sono ammessi alla gara se gli imprenditori che vi partecipano hanno «complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali», ferma restando «la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare».

Secondo il Collegio, nonostante la lettera della disposizione faccia generico riferimento alle “prestazioni” (senza indicazione della categoria), il comma 11 non ha introdotto -con riferimento agli appalti di servizi e forniture- il principio della necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di esecuzione degli operatori economici facenti parte del raggruppamento, neppure quale regola generale suppletiva.

Tale conclusione costituisce il risultato di una lettura coordinata dei diversi commi dell’art. 68, poiché:

  • da un lato, il comma 9 sancisce la «responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante» di tutti i componenti del RTI rispetto all’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, affermando dunque una logica unitaria del raggruppamento;
  • dall’altro lato, il secondo periodo del comma 11 prevede che «si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12»: il quale allegato, all’art. 30, nell’affermare il principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, si riferisce espressamente ai soli appalti di lavori, senza alcun riferimento ai servizi e forniture.

Le conclusioni a cui perviene la pronuncia risultano in linea con l’orientamento formatosi in vigenza dei previgenti codici dei contratti pubblici.

Come ricordato dal Consiglio di Stato, infatti, anche la relazione al d.lgs. 36/2023, nel commentare l’art. 68, comma 11, richiama espressamente i precedenti giurisprudenziale secondo cui, negli appalti di servizi e forniture, non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa del raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza.

La natura derogabile dell’art. 68, comma 11, D.lgs. 36/2023 e la previsione della lex specialis

Un ulteriore profilo di rilievo della pronuncia concerne la natura dell’art. 68, comma 11, del D.lgs. 36/2023, che il Consiglio di Stato esclude possa essere qualificato quale norma inderogabile, idonea a eterointegrare automaticamente la disciplina di gara.

La sentenza evidenzia come l’art. 68, comma 4, lett. b) preveda che le stazioni appaltanti possono «specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive».

Sicché, la lex specialis può legittimamente:

  • mantenere la regola del cumulo (requisito posseduto dal raggruppamento nel complesso);
  • oppure, richiedere requisiti pro quota, purché tale decisione sia proporzionata e giustificata da motivazione obiettive.

Conclusioni

La sentenza n. 9599/2025 chiarisce, con un’impostazione lineare, tre regole operative.

Anzitutto, negli appalti di servizi e forniture i requisiti di capacità devono essere verificati in capo all’RTI nel suo complesso, secondo la logica del cumulo: la mera ripartizione interna delle prestazioni, di per sé, non comporta che ciascun componente debba possedere requisiti in misura proporzionale alla quota che dichiara di eseguire.

In secondo luogo, la corrispondenza “pro quota” non opera automaticamente, poiché l’art. 68, comma 11, del Codice non introduce un principio generale di necessaria corrispondenza tra requisiti dei singoli e quote esecutive, ma richiede piuttosto che il soggetto che si impegna a svolgere una parte della prestazione sia effettivamente idoneo rispetto ai requisiti eventualmente previsti per quella specifica prestazione.

Infine, l’impostazione “pro quota” può essere imposta solo quando la lex specialis lo stabilisca in modo espresso, nei limiti dell’art. 68, comma 4, lett. b), a condizione che tale scelta sia proporzionata e sorretta da motivazioni obiettive.

Avv. Maurizio Zoppolato