Affidamento diretto: il quadro normativo di riferimento
Nell’attuale Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), l’istituto dell’affidamento diretto è previsto per procedure sottosoglia comunitaria e si caratterizza per una logica fiduciaria e per un’estrema semplificazione procedimentale rispetto alle gare in senso proprio.
L’art. 50, comma 1, lett. a) e b) consente infatti alla stazione appaltante di procedere all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture senza evidenza pubblica, attribuendo alla pubblica amministrazione ampio potere discrezionale nella scelta dell’operatore economico, con l’unico limite dell’elevato valore economico di 140.000,00 € (per servizi e forniture) e del viceversa non significativo importo di 150.000,00 € per i lavori, come noto molto più costosi in termini assoluti.
L’importo dell’affidamento diretto è stato così incrementato dal d.l. 76/2020 per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di Covid 19 sul tessuto imprenditoriale nazionale; singolarmente, è stato poi mantenuto nel Codice del 2023, ad emergenza fortunatamente ormai passata e prescindendo dalle implicazioni onerose per la parte pubblica, oltre che dai suoi effetti indiretti fortemente negativi sulla concorrenza.
Nella lettura della norma, l’affidamento diretto prescinde da qualsiasi motivazione, sia in merito alla scelta di provvedere senza alcuna comparazione, sia per quanto concerne l’individuazione dell’Operatore Economico; tanto che si è addirittura dubitato della possibilità di terzi di contestare giudizialmente l’affidamento.
Su quest’ultimo punto, si è pronunciato il TAR Sardegna, con una sentenza (Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 793) che ravvisa viceversa limiti significativi, almeno motivazionali, alla discrezionalità dell’ente appaltante.
La vicenda all’origine della sentenza
Il ricorso riguarda una procedura per l’affidamento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla quale avevano partecipato due Operatori Economici.
L’affidamento ricadeva entro la soglia dell’affidamento diretto, sicché l’Amministrazione aveva chiesto ai due Operatori le rispettive offerte, al fine dichiarato di provvedere poi con affidamento diretto.
All’esito della valutazione delle offerte, la stazione appaltante ha escluso uno dei concorrenti, ritenendo l’offerta non conforme alle prescrizioni tecniche del Capitolato, in quanto gli impianti e le modalità operative proposte non risultavano coerenti con le caratteristiche ivi previste.
L’operatore escluso ha quindi impugnato la propria esclusione dinanzi al giudice amministrativo.
L’amministrazione resistente in giudizio ha eccepito che la richiesta di più preventivi e l’indicazione di criteri di scelta non trasformano l’affidamento diretto in una procedura di gara, né impongono all’amministrazione un confronto comparativo strutturato o una valutazione analitica delle offerte, e su questo si è quindi soffermato il TAR Sardegna.
Il principio affermato: l’obbligo di motivazione anche negli affidamenti diretti
Il TAR, con la già citata sentenza (Sez. I, 3 ottobre 2025, n. 793), ha affermato che l’obbligo di motivazione si estende anche alle procedure di affidamento diretto.
Nonostante la disciplina dei contratti pubblici assegni alla stazione appaltante un ampio margine discrezionale nella selezione dell’operatore economico e, nel caso di previo interpello, non richieda un confronto comparativo strutturato tra offerte, la scelta non può essere adottata in modo ingiustificato o privo di fondamento esplicito.
La pronuncia ricava argomenti al riguarda dall’art. 17, comma 2, del Codice: posta la funzionalizzazione dell’attività amministrativa al perseguimento del pubblico interesse, in caso di affidamento diretto la stazione appaltante deve individuare nella determina a contrarre le ragioni della scelta, nonché i requisiti dell’operatore economico selezionato.
La discrezionalità riconosciuta in capo alla stazione appaltante non può quindi tradursi in arbitrarietà, travisamento dei fatti o irragionevolezza, ma deve sempre essere esercitata nel rispetto dei principi generali di legalità, buon andamento e trasparenza.
Richiamando una precedente sentenza in materia (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 11 giugno 2024, n. 1778), il TAR Sardegna ha affermato che la natura fiduciaria dell’affidamento conduce sì ad una accentuazione dei margini di discrezionalità tecnica e amministrativa ordinariamente riscontrabili nelle procedure ad evidenza pubblica, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla stazione appaltante; ma non preclude affatto in radice l’esercizio del sindacato giurisdizionale di legittimità dell’operato dell’amministrazione, allorquando la scelta operata dalla stazione appaltante si palesi manifestamente illogica o irragionevole, financo arbitraria, oppure frutto di un palese travisamento dei fatti.
Anche ai sensi del Codice, quindi, la scelta dell’affidatario, operata discrezionalmente dall’ente appaltante, impone comunque l’obbligo di motivarne le ragioni.
Nel caso di specie ciò non si era verificato, dato che la commissione di gara non si è limitata a individuare l’offerta ritenuta più conveniente, cosa che avrebbe ben potuto fare fornendo la relativa motivazione, ma ha altresì disposto l’esclusione della ricorrente, incorrendo in un evidente errore fattuale.
Le conclusioni della stazione appaltante alla base del provvedimento di esclusione si basano infatti su presupposti che non trovano riscontro né nella legge di gara né nella documentazione prodotta dalla ricorrente. Da qui l’illegittimità del provvedimento di esclusione.
In questo contesto, trova quindi spazio il sindacato del giudice amministrativo volto stabilire se ricorrono quei profili di palese travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, come tali idonei a rendere illegittimo il provvedimento adottato.
Conclusioni
Negli affidamenti diretti preceduti da previa comparazione delle offerte, la valutazione della maggiore o minore convenienza di un’offerta risulta ampiamente discrezionale e quindi pressoché insindacabile; ma allorché l’Amministrazione si spinga a valutazioni di incompletezza dell’offerta, valutabili senza impingere nella discrezionalità amministrativa ma sotto il profilo della congrua motivazione e della rispondenza ai fatti, tale valutazione risulta certamente sindacabile giudizialmente.
Certo, non è una completa affermazione dell’obbligo di motivare gli affidamenti diretti, pur se nei presupposti della pronuncia si sarebbe potuto individuare anche questa conclusione; ma è una notevole apertura al sindacato giurisdizionale degli affidamenti diretti, pur se a determinate condizioni.

