Esclusione per condanna del sindaco supplente: il Consiglio di Stato smentisce ANAC
Superando quanto affermato in senso contrario da ANAC (delibera 21 febbraio 2018 n. 183), il Consiglio di Stato ha chiarito che la condanna del Sindaco supplente non è causa di esclusione dalle gare e non sussiste l’obbligo per il concorrente di dichiararla alla Stazione appaltante.
Le cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 3, del d.lgs. 50/2016 si indirizzano ai componenti degli organi societari che, al di là di un’investitura formale, abbiano in concreto esercitato all’interno dell’operatore le funzioni elencate dalla citata disposizione, in quanto solo in questo caso può ritenersi integrato il presupposto del “contagio” alla persona giuridica della causa di inaffidabilità morale della persona fisica condannata per precedenti penali ostativi.
Non è questo il caso del Sindaco supplente, che è solo formalmente nominato dalla Società e che non opera nell’organo collegiale, neppure in via vicaria.
Pertanto, anche in caso di sua condanna per reati ostativi, la Società non può comunque ritenersi priva del requisito di partecipazione di ordine generali rispetto a fatti che ad essa sono estranei.