L’art. 7 del DL 31 agosto 2016, n. 168, ha modificato il Codice del Processo Amministrativo (all. 2, art. 4), il quale ora così recita:
«È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».
L’ultimo periodo della disposizione, tuttavia, ha generato ambiguità, non essendo chiaro se, con l’avvento del PAT, dovessero considerarsi tempestivi anche i depositi avvenuti oltre le ore 12:00 del giorno di scadenza, orario previsto dalla disciplina previgente.
Superando un precedente orientamento, il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento (Sez. III, 24 maggio 2018 n. 3136), ha chiarito che la norma va interpretata nel senso che i depositi possono sì essere effettuati fino alle ore 24:00, ma che, se effettuati l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dall’art. 73, comma 1, CPA, ove avvengano oltre le ore 12:00 si considerano effettuati il giorno successivo, e sono dunque tardivi.
Ciò, tuttavia, «limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche».
A chiarimento di quest’ultimo inciso, il Collegio ha stabilito che:
« a) se è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti);
b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo;
c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente».