Articoli e news

IA, decisione amministrativa e “riserva di umanità”

Il confine tra supporto algoritmico e imputazione umana dell’atto
Riserva di umanità Zoppolato Associati

IA, decisione amministrativa e riserva di umanità: il confine tra supporto algoritmico e imputazione umana dell’atto

Nota a TAR Marche, sez. I, 1° giugno 2026, n. 758

riserva di umanità

IA e riserva di umanità nella decisione amministrativa

L’impiego di strumenti di intelligenza artificiale nell’attività amministrativa pone con crescente evidenza il problema del rapporto tra automazione, motivazione del provvedimento amministrativo e responsabilità decisionale del funzionario pubblico.

Il tema assume particolare rilievo alla luce dell’art. 30 del d.lgs. 36/2023, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di ricorrere a soluzioni tecnologiche e algoritmiche nel rispetto dei principi di conoscibilità, comprensibilità, non discriminazione algoritmica e non esclusività della decisione algoritmica.

Proprio quest’ultimo profilo è comunemente ricondotto al concetto della c.d. “riserva di umanità”, inteso come necessità che la decisione amministrativa, soprattutto quando incide su posizioni soggettive qualificate, non sia integralmente rimessa a un sistema automatico, bensì rimanga imputabile a un soggetto umano, responsabile dell’istruttoria e della decisione finale.

In tal quadro si inserisce la sentenza n. 758, del 1° giugno 2026, con la quale il TAR Marche ha chiarito che non ogni utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione di un atto amministrativo determina la violazione della c.d. “riserva di umanità”.

La controversia: esclusione dalla gara e sospetto utilizzo dell’IA

La vicenda trae origine dall’esclusione di una società da una procedura negoziata senza bando indetta dall’Agenzia del Demanio (Direzione Regionale Marche) per lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di un immobile pubblico, motivata dalla stazione appaltante sulla base di tre precedenti risoluzioni contrattuali ritenute idonee a integrare grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. c), del d.lgs. 36/2023.

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione, deducendo: da un lato, l’erroneità della valutazione svolta dalla stazione appaltante in ordine alle pregresse vicende contrattuali; dall’altro, la violazione del principio della “riserva di umanità” di cui all’art. 30 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto più rileva, secondo la ricorrente, la relazione del RUP posta a fondamento del successivo provvedimento di esclusione conterrebbe argomentazioni talmente generiche, stereotipate e illogiche da far emergere il sospetto che sia stata elaborata con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale non dichiarati e non adeguatamente controllati dall’utilizzatore.

Tale sospetto è stato desunto:

  • dal richiamo a pronunce del giudice amministrativo ritenute inesistenti o inconferenti;
  • dal carattere stereotipato delle valutazioni svolte rispetto alla documentazione prodotta dalla concorrente;
  • dalla presunta assenza di una reale valutazione individualizzata delle pregresse vicende contrattuali.

Sicché, secondo la ricorrente, tale modalità di formazione della relazione avrebbe inciso non solo sulla motivazione del provvedimento, ma sulla stessa valutazione delle pregresse vicende contrattuali come gravi illeciti professionali, traducendosi in una decisione non realmente riconducibile a un controllo umano effettivo e, dunque, in violazione del principio di “riserva di umanità”.

La decisione del TAR

Il TAR ha respinto il ricorso, distinguendo nettamente tra decisione automatizzata e uso strumentale dell’intelligenza artificiale nella redazione o nel supporto motivazionale dell’atto.

Il Collegio ha anzitutto ricordato che:

  1. per decisione amministrativa completamente automatizzata deve intendersi soltanto l’atto che costituisca la risultante della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano nella fase dell’input dei dati, nella fase della loro elaborazione o nella fase decisionale vera e propria;
  2. al fine di escludere la “completa automatizzazione” della decisione amministrativa, l’intervento umano potrebbe essere limitato anche solo alla fase della decisione preliminare circa l’utilizzo della procedura automatizzata, ferma restando la necessità che il deployer (soggetto pubblico o privato che usa sistemi di IA) fornisca a chiunque sia interessato spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA nella procedura decisionale e sui principali elementi della decisione adottata.

In altri termini, secondo il TAR ciò che rileva non è il mero utilizzo dello strumento tecnologico, ma il ruolo che esso assume nel procedimento: l’IA può assistere l’amministrazione, ma non può sostituirsi al funzionario nella valutazione discrezionale e nell’assunzione della decisione finale.

Quando l’IA è solo uno strumento di supporto

Non ogni ausilio dell’IA integra una decisione automatizzata

Sulla base di tale precisazione, il Collegio ha escluso che nel caso di specie si possa parlare di decisione completamente automatizzata.

In primo luogo, la relazione del RUP non ha costituito il provvedimento finale di esclusione, bensì un atto istruttorio posto a fondamento della successiva determinazione del Direttore regionale dell’Agenzia.

Pertanto, il recepimento da parte del Dirigente della proposta del RUP non priva la decisione della sua imputazione umana: sul dirigente grava comunque la responsabilità di verificare la correttezza degli atti del procedimento e di farli propri, espressamente o implicitamente.

Il supporto dell’IA nella ricerca giurisprudenziale

In secondo luogo, anche ammettendo che il RUP si sia avvalso dell’IA, tale utilizzo avrebbe riguardato soltanto una parte della motivazione, e precisamente il richiamo a principi giurisprudenziali in materia di grave illecito professionale e affidabilità dell’operatore economico.

Sicché, non si sarebbe trattato di una delega della valutazione discrezionale al sistema di IA, bensì di un mero supporto nella ricerca o formulazione di precedenti giurisprudenziali, che in quanto tale non avrebbe inciso sulla parte propriamente volitiva e valutativa dell’atto.

Il TAR propone sul punto un paragone particolarmente efficace: l’eventuale utilizzo dell’IA da parte del RUP per ricercare precedenti giurisprudenziali sarebbe assimilabile all’attività dell’avvocato che, nella redazione di un atto processuale, chieda a uno strumento di IA di reperire decisioni della Corte costituzionale o della Corte di cassazione su un determinato tema.

Si tratterebbe, cioè, di una modalità nuova rispetto alla tradizionale ricerca cartacea, ma non per questo idonea a incidere sulla parte volitiva dell’atto.

In questa prospettiva, l’utilizzo dell’IA non diventa patologico quando agevola la ricerca o la redazione, ma esclusivamente quando sostituisce la valutazione discrezionale dell’amministrazione, trasformando il funzionario in un mero esecutore o ratificatore di un risultato prodotto dalla “macchina”.

Citazioni giurisprudenziali errate e tenuta motivazionale del provvedimento

Un ulteriore passaggio significativo della sentenza riguarda la rilevanza dei richiami giurisprudenziali errati contenuti nella motivazione del provvedimento, siano essi riferiti a pronunce inesistenti, inesatte nella numerazione o non perfettamente pertinenti.

Il TAR ha poi preso posizione sulla prassi, sempre più diffusa, di “arricchire” la motivazione dei provvedimenti amministrativi con massime, stralci di sentenze o richiami a orientamenti giurisprudenziali.

Secondo il Collegio, tale tecnica motivazionale non attribuisce, di per sé, alcuna “patente” di legittimità all’atto. Da un lato, infatti, per gli atti amministrativi non opera il principio dello stare decisis; dall’altro, il richiamo a principi generali, se non accompagnato da una valutazione concreta della fattispecie, non è sufficiente a sorreggere la decisione amministrativa.

Così come il corretto richiamo a massime, stralci di sentenze o orientamenti giurisprudenziali, anche consolidati, non conferisce di per sé legittimità al provvedimento, allo stesso modo l’eventuale erroneità, inesattezza numerica o inconferenza di alcune citazioni non ne determina automaticamente l’illegittimità.

L’errore nel richiamo giurisprudenziale, anche laddove determinato dall’utilizzo di sistemi di IA, assume dunque rilievo solo se incide sulla sostanza della motivazione, e cioè quando rivela che l’amministrazione ha fondato la propria decisione su principi inesistenti, elaborati artificialmente o comunque non pertinenti rispetto alla vicenda concreta.

Diversamente, quando il principio richiamato sia effettivamente rinvenibile nel diritto vivente, ma sia stato soltanto indicato in modo inesatto o associato a un precedente non del tutto pertinente, l’errore resta confinato al piano formale.

In tal caso, ciò che rileva non è la precisione della citazione, ma la verifica che il principio richiamato sia giuridicamente esistente, pertinente e concretamente applicato dall’amministrazione.

Ne consegue che l’eventuale utilizzo dell’IA non incide, di per sé, sulla validità del provvedimento, purché resti limitato a una funzione di supporto alla ricerca o alla redazione e non sostituisca la valutazione discrezionale dell’amministrazione. Si tratta, in questa prospettiva, di una modalità nuova rispetto alla tradizionale consultazione di riviste, repertori o manuali, nella quale pure potevano verificarsi richiami giurisprudenziali errati, imprecisi o selettivi.

Il punto decisivo, in definitiva, non è se l’IA abbia contribuito alla formulazione di un richiamo giurisprudenziale errato, ma se l’atto sia fondato su principi esistenti, pertinenti e autonomamente applicati dall’organo competente.

Il principio affermato dalla sentenza

In conclusione, la sentenza valorizza una concezione funzionale e non formalistica del principio di riserva di umanità, in base alla quale:

  • da un lato, l’eventuale utilizzo di strumenti di IA non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento amministrativo, poiché ciò che rileva è il ruolo concretamente assunto dall’IA nel procedimento decisionale;
  • dall’altro, gli errori nei richiami giurisprudenziali, anche laddove prodotti dall’utilizzo di strumenti di IA, non comportano di per sé l’illegittimità del provvedimento finale, ma rilevano solo laddove incidano sulla sostanza della motivazione, rivelando che la decisione si fonda su principi inesistenti o non applicabili alla fattispecie concreta.

Avv. Ivan Verzino