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Equo compenso e Correttivo: criticità e soluzioni

Le modifiche introdotte in materia di equo compenso per i servizi di ingegneria ed architettura
Analisi dell'Avv. Alessandro Comparoni su equo compenso e Correttivo, con focus sulle criticità e soluzioni per i servizi di ingegneria ed architettura.

Equo compenso e Correttivo: criticità e soluzioni

Le modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei Contratti pubblici in materia di equo compenso per i servizi di ingegneria ed architettura

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1. Premessa
Con l’entrata in vigore della Legge n. 49/2023, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, sono emersi significativi problemi di coordinamento con le disposizioni del Codice dei Contratti. A tali questioni, il Correttivo sembra aver fornito una risposta utile dal punto di vista operativo, ma al tempo stesso suscettibile di generare incertezze interpretative.

2. Le norme sull’equo compenso
In estrema sintesi, la Legge sull’equo compenso prevede:
• che il compenso dei professionisti, operanti anche in favore delle Pubbliche Amministrazioni, sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché – per i professionisti iscritti a Ordini e Collegi – conforme ai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 1/2012;
• la nullità delle clausole contrattuali che non prevedano un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera;
• l’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del professionista che pattuisca un compenso inferiore ai parametri stabiliti dai pertinenti Decreti Ministeriali;
• la legittimazione degli Ordini professionali ad adire l’Autorità giudiziaria qualora rilevino una violazione delle disposizioni sull’equo compenso.
Per i servizi di ingegneria e architettura, i parametri minimi di riferimento sono quelli fissati nel DM 17 giugno 2016 (c.d. “Decreto parametri”).
Ne consegue, dunque, che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ingegneri e architetti non possono pattuire compensi inferiori a quanto previsto dal Decreto parametri, pena la nullità delle relative clausole contrattuali e l’irrogazione di sanzioni disciplinari.

3. Il compenso per i servizi di ingegneria nell’originario impianto del Codice
Nella sua versione originale, l’articolo 41, comma 15, del Codice rimandava all’allegato I.13 per stabilire le modalità di determinazione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria, attraverso l’attualizzazione del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del Decreto Parametri.
Inoltre, il comma 15 disponeva che tali corrispettivi dovessero essere utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti «ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento».
In questo contesto, gli interpreti e l’ANAC (cfr. Atto di segnalazione del 27 giugno 2023) hanno subito evidenziato un difetto di coordinamento tra le norme, considerando che l’utilizzo del Decreto Parametri per la determinazione della base d’asta consentiva, di fatto, ribassi su valori che per definizione corrispondono all’equo compenso.

Alla luce di queste criticità, sono state avanzate tre possibili interpretazioni.
1) Le tariffe del Decreto Parametri come valori massimi ribassabili: secondo questa lettura, le tariffe indicate nel Decreto Parametri rappresenterebbero i valori massimi di aggiudicazione, ribassabili in sede di offerta economica. Tuttavia, questa interpretazione appare in contrasto con la qualificazione espressa dei valori del DM 17 giugno 2016 come “equo compenso”.
2) Parametri non derogabili verso il basso: in questa prospettiva, i parametri fissati dal DM 17 giugno 2016 non sarebbero derogabili verso il basso, in quanto espressione dell’equo compenso. Di conseguenza, le procedure dovrebbero essere aggiudicate unicamente sulla base dell’offerta tecnica, mantenendo il prezzo fisso, come previsto dall’art. 108, comma 5, del Codice. Per i contratti al di sotto dei 140.000 euro, sarebbero invece consentiti affidamenti diretti ad operatori con comprovata esperienza nel settore, garantendo comunque un corrispettivo non inferiore ai parametri ministeriali. Tuttavia, questa interpretazione è stata ritenuta da alcuni interpreti lesiva del principio di concorrenza.
3) Ribasso limitato alle sole spese previste dall’art. 5 del DM 17 giugno 2016: secondo questa terza lettura, sarebbero ribassabili esclusivamente le spese indicate nell’art. 5 del DM 17 giugno 2016, che costituiscono una parte delle tariffe professionali. La restante quota, invece, non sarebbe soggetta a ribasso in sede di gara.

4. Il Correttivo
L’art. 14 del D.Lgs. 209/2024 introduce disposizioni integrative e correttive all’art. 41 del Codice al dichiarato fine di operare un bilanciamento tra il principio di concorrenza (art. 1, comma 2, del Codice) e la tutela dell’equo compenso (art. 8, comma 2, del Codice).

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 140.000 euro, il comma 15-bis, aggiunto all’art. 41, stabilisce che i corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 (e dunque secondo i parametri del DM 17 giugno 2016) sono utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili.

Le Amministrazioni procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per il 65% dell’importo a base di gara, l’elemento economico assume la veste del prezzo fisso, ammesso dall’art. 108, comma 5, del Codice nell’ambito delle gare con il criterio dell’offerta economicamente pi√π vantaggiosa;
b) il restante 35% dell’importo a base d’asta è assoggettabile a ribasso, fermo restando l’obbligo per le Amministrazioni appaltanti di fissare un tetto massimo del 30% al punteggio economico.

Come si vede, il Legislatore ha adottato una soluzione ibrida.
Da un lato, ai fini della tutela dell’equo compenso, viene stabilito che la componente maggiore dell’importo a base d’asta (65%) non è ribassabile.
Dall’altro lato, nell’ottica della concorrenza, la quota residua della base d’asta (35%) può essere assoggettata al confronto competitivo, privilegiando però gli elementi qualitativi delle offerte (con un peso non inferiore al 70%).

Per i contratti di importo inferiore a 140.000 euro, che possono essere affidati direttamente, il comma 15-ter aggiunto all’art. 41 stabilisce che i parametri richiamati nell’allegato I.13 possono essere ribassati per una percentuale non superiore al 20%.
Anche in questo caso, viene adottata una soluzione di compromesso: la fissazione di un tetto massimo al ribasso praticabile, dovrebbe comunque garantire compensi che non risultino sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Sotto il profilo pratico, la marginalizzazione della componente economica ribassabile negli affidamenti superiori a 140.000 euro e la fissazione di un tetto massimo ai ribassi negli affidamenti diretti paiono -di fatto- rendere possibili sconti che vanno ad incidere sulla componente delle spese dei corrispettivi professionali, mantenendo pressoché inalterati i “compensi”.

D’altro canto, sotto il profilo sistematico, come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere sulla bozza del Correttivo, ammettendo la possibilità di ribassi sui parametri fissati nel DM 17 giugno 2016, le nuove disposizioni «sembrano invero utili ad inferire che nella materia dei contratti pubblici non si applica la disciplina in materia di “equo compenso delle prestazioni professionali” di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, vigendo la suesposta disciplina speciale». Il che, tuttavia, pare contraddire frontalmente il principio generale sancito dall’art. 8 del Codice, in base al quale «la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso», che trova la sua declinazione nella Legge 49/2023.

Avv. Alessandro Comparoni