Clausole di revisione prezzi nei contratti pubblici
Le novità normative sulla revisione prezzi alla luce del Correttivo

1. Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale nei contratti pubblici
I forti fenomeni inflazionistici registrati a cavallo del biennio 2021-2022 hanno spinto il Legislatore a introdurre norme straordinarie per tutelare l’equilibrio dei contratti di appalto in corso di esecuzione.
Tali contratti stavano infatti subendo imprevisti aumenti dei costi, compromettendo l’esecuzione delle prestazioni, con possibili ripercussioni negative sull’interesse pubblico.
Il D.Lgs. 36/2023 ha fornito una risposta definitiva al problema della revisione delle condizioni contrattuali.
L’art. 9 del Codice stabilisce il principio secondo cui la parte svantaggiata, che non abbia assunto volontariamente il rischio, ha diritto alla rinegoziazione in presenza di circostanze che siano:
– speciali e imprevedibili;
– estranee alla normale alea contrattuale, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
– tali da alterare in modo significativo l’equilibrio contrattuale originario.
In tal senso, le stazioni appaltanti favoriscono l’inserimento nei contratti di clausole di negoziazione, dandone pubblicità nei documenti di gara, specie quanto il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio di sopravvenienze.
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2. La revisione prezzi nell’originario impianto del Codice
L’art. 60 del Codice, in attuazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, stabilisce l’obbligo di inserire una clausola di revisione dei prezzi nei documenti delle procedure di affidamento degli appalti.
Tale clausola deve essere attivata al verificarsi di specifiche condizioni oggettive che determinino una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio superiore al 5% dell’importo contrattuale complessivo.
Per tutti i tipi di contratto (lavori, forniture e servizi), la norma originaria prevedeva:
– un adeguamento dei prezzi dell’80% della variazione eccedente il 5%;
– che l’adeguamento si applicasse esclusivamente alle prestazioni ancora da eseguire.
Per accertare l’effettiva variazione, il comma 3 dell’art. 60 disponeva l’utilizzo di indici sintetici elaborati dall’ISTAT, tra cui: i costi di costruzione (per i lavori), i prezzi al consumo, i prezzi alla produzione e le retribuzioni contrattuali orarie (per i servizi e le forniture).
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3. Le novità introdotte dal Correttivo
Gli articoli 23 e 86 del D.Lgs. 209/2024 hanno introdotto modifiche significative all’articolo 60 del Codice, disciplinando i dettagli operativi nel nuovo Allegato II-bis per una gestione più equa, chiara e funzionale delle variazioni economiche:
3.a) Il Correttivo ha specificato che le clausole di revisione dei prezzi riguardano esclusivamente le prestazioni contrattuali e quindi restano escluse dal meccanismo le prestazioni extracontrattuali, per le quali le parti devono concordare una specifica disciplina revisione (art. 60, comma 1).
3.b) Sono cambiate le soglie di attivazione delle clausole revisionali a seconda del tipo contrattuale:
– per gli appalti di lavori la revisione dei prezzi si applica quando le variazioni superano il 3% del valore contrattuale e l’importo riconosciuto è pari al 90% della variazione eccedente tale soglia (art. 60, comma 2).
Per determinare la variazione dei prezzi, le stazioni appaltanti utilizzano gli indici sintetici individuati dal progettista secondo tipologie omogenee di lavorazioni (TOL), in base alle indicazioni fornite nell’Allegato II-bis (art. 60, comma 3, lett. b; comma 4-quater; art. 4 Allegato II-bis).
Nel caso di appalto integrato, gli indici sintetici sono definiti in sede di redazione del progetto di fattibilità posto a base di gara.
– per gli appalti di servizi e forniture la revisione si attiva in presenza di variazioni superiori al 5%, e l’adeguamento è pari all’80% della parte eccedente.
In questo caso, la verifica del superamento della soglia viene condotta utilizzando gli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo, ai prezzi alla produzione (anche disaggregati) e alle retribuzioni orarie contrattuali.
A tali indici sono stati associati numerosi CPV (Common Procurement Value), organizzati in sottocategorie (art. 60, comma 3, lett. b; comma 4-quater; articoli 10 e 11 Allegato II-bis).
Il comma 4-bis dell’art. 60 prevede comunque la facoltà di impiegare specifici indici settoriali in luogo di quelli indicati dal Codice e dall’Allegato II-bis.
3.c) Nell’Allegato II-bis sono state disciplinate le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, ovvero:
• Per i contratti misti, si applicano le pertinenti disposizioni relative alla componente dei lavori e a quella dei servizi o forniture (art. 1).
• Possibilità di invocare la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta quando l’applicazione dell’art. 60 non garantisce l’equilibrio contrattuale e non è possibile ripristinare il sinallagma mediante negoziazione. In tal caso, l’appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, sulla base dei prezzi contrattuali (art. 2).
• Attivazione automatica delle clausole revisionali al superamento delle soglie previste dall’art. 60, anche in assenza di istanza di parte (art. 3).
• Redazione degli Stati di Avanzamento revisionali da parte del Direttore dei Lavori, dopo aver monitorato la variazione dei costi secondo le cadenze indicate nei documenti di gara e calcolato l’adeguamento, applicando la metodologia indicata nella tabella B o, in alternativa, nella tabella C (art. 5).
• Negli accordi quadro, l’indice sintetico deve essere determinato al momento della stipula di ciascun contratto applicativo (art. 6).
• Nel caso di varianti in corso d’opera di carattere quantitativo, la stazione appaltante utilizza gli indici sintetici determinati in sede progettuale; se invece le varianti sono di carattere qualitativo, è necessario modificare la composizione degli indici sintetici (art. 7).
• Obbligo di includere clausole di revisione prezzi nei contratti di subappalto e i subcontratti (riferite alle prestazioni ivi incluse, art. 119, comma 2-bis). Tali clausole si attivano al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 60, comma 2 (art. 8 e 14).
Come si evince, le innovazioni introdotte dal D.Lgs. 209/2024 rispondono ai principi fondamentali sanciti dall’art. 9, promuovendo trasparenza, efficienza e sostenibilità nel settore dei contratti pubblici.
L’obiettivo è la riduzione del contenzioso relativo alla revisione prezzi, garantendo una gestione contrattuale che affronti tempestivamente e con criteri trasparenti eventuali squilibri contrattuali.
