La verifica climatica, tra rilevanza e difficoltà di misura
Negli studi di impatto ambientale sta assumendo importanza crescente la cd. verifica climatica, ossia la valutazione degli effetti che un determinato progetto produce sul clima. Si tratta di un profilo destinato a diventare centrale per alcune categorie di infrastrutture e, tra queste, in modo particolare per i data center.
Come più volte osservato, i data center sono oggi al centro di una tensione evidente.
Da un lato, rappresentano un’infrastruttura strategica per la transizione digitale e per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Dall’altro, si tratta di impianti dal significativo impatto ambientale, per il consumo di energia elettrica e di acqua, l’occupazione di suolo e il calore che disperdono nell’ambiente circostante.
Qualora previsto per legge, è nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) che l’Amministrazione è chiamata a conciliare, se possibile, questa tensione.
In particolare, tra le alterazioni che l’Amministrazione dovrebbe considerare, quella prodotta sul clima è forse la più rilevante e, al tempo stesso, la più difficile da misurare.
Gli effetti climatici di un data center, infatti, non derivano tanto dall’impianto in sé, quanto dai consumi energetici continuativi e dalle emissioni generate lungo l’intera catena del valore. La loro quantificazione dipende, quindi, da dati in larga parte esterni al proponente e da metodologie di calcolo non ancora uniformi.
Ne deriva un paradosso che attraversa l’intero tema in esame: quanto più l’impatto climatico è rilevante, tanto più è difficile tradurlo in una valutazione puntuale e, quindi, integrarlo in modo efficace nel procedimento di VIA.
Quando un data center è soggetto a VIA
Il Testo unico ambiente (d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152) non prevede una categoria progettuale dedicata ai data center. Questi rientrano nelle procedure di valutazione ambientale in base alla potenza aggregata dei generatori di backup, ossia generatori di emergenza atti a sopperire a eventuali interruzioni dell’alimentazione di energia elettrica assicurata dalla rete o dalle unità di produzione dedicate.
Il parametro di riferimento è dunque la potenza termica complessiva installata:
- tra 50 e 150 MW termici, il progetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 e allegato II-bis alla parte seconda, punto 1, lett. a);
- oltre i 150 MW termici, il progetto è obbligatoriamente sottoposto a VIA (art. 23 e allegato II alla Parte seconda, punto 2), di competenza del MASE.
Per orientare i proponenti, il Ministero ha adottato nel 2024 apposite Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei data center.
In proposito, in Lombardia, dove si concentra la maggior parte delle nuove richieste di insediamento, la l. r. 3 giugno 2026 n. 11, richiede che la potenza termica complessiva dei generatori sia indicata già in sede di pianificazione o di autorizzazione, proprio per assicurare il coordinamento con le procedure di valutazione ambientale.
Perché l’impatto climatico è decisivo
Il criterio che determina l’assoggettamento a VIA, legato ai generatori di emergenza, dice poco sul reale impatto climatico di un data center. Come detto, i gruppi elettrogeni funzionano infatti solo in caso di interruzione della rete o per le prove periodiche.
Il contributo più rilevante alle emissioni deriva invece dal consumo continuo di energia elettrica necessario ad alimentare e raffreddare i server, oltre che dalle emissioni incorporate lungo l’intera catena del valore: dalla costruzione dell’edificio e produzione delle apparecchiature, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti elettronici.
Per un’infrastruttura di questo genere, uno studio di impatto ambientale che si limiti alle emissioni dirette dell’impianto rischierebbe quindi di cogliere solo una parte marginale del suo effettivo impatto sul clima.
La verifica climatica negli studi di impatto ambientale
Come anticipato, ormai da qualche tempo la verifica climatica è entrata negli studi di impatto ambientale.
La direttiva VIA 2014/52/UE, che ha modificato la precedente direttiva in materia 2011/92/UE, ha introdotto espliciti riferimenti al clima e, al considerando 13, ha indicato l’esigenza di valutare tanto l’incidenza dei progetti sul clima quanto la loro vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
In attuazione della direttiva, il d. lgs. 16 giugno 2017 n. 104 ha modificato la definizione di “impatti ambientali” contenuta all’art. 5 comma 1, lett. c) del TUA, includendo espressamente il clima tra i fattori da considerare, e ha riscritto l’allegato VII alla parte seconda, relativo ai contenuti dello studio di impatto ambientale. Le Linee guida SNPA del 2020 hanno poi tradotto questi principi in indicazioni operative, chiedendo di stimare le emissioni di gas climalteranti, dirette e indirette, e di verificarne la coerenza con gli obiettivi di riduzione nazionali, regionali e locali. Nel luglio 2025, il MASE ha pubblicato specifiche Linee guida per integrare la verifica climatica nelle procedure di VAS e di VIA.
Mitigazione e adattamento: il nodo delle emissioni indirette
La verifica climatica si articola in due profili.
Il primo è la mitigazione: occorre stimare le emissioni di gas climalteranti riconducibili al progetto lungo tutto il suo ciclo di vita e valutarne la compatibilità con gli obiettivi di decarbonizzazione, individuando le misure per ridurle. Il secondo è l’adattamento: occorre valutare la vulnerabilità dell’opera agli effetti del cambiamento climatico, come ondate di calore, scarsità idrica o eventi alluvionali, che per un data center incidono direttamente sull’efficienza dei sistemi di raffreddamento e sulla continuità del servizio.
Il punto più delicato riguarda le emissioni indirette, comprese quelle che la prassi definisce “Scope 3”, generate lungo la catena del valore: dalla produzione dei materiali da costruzione dell’infrastruttura e dell’hardware, fino al loro smaltimento. Si tratta, spesso, delle emissioni più rilevanti, ma anche delle più difficili da calcolare, perché dipendono da dati esterni al proponente e da metodologie non ancora uniformi.
Questa difficoltà di calcolo produce un effetto ambivalente: da un lato induce un certo margine di approssimazione negli studi; dall’altro rende la valutazione delle emissioni indirette il punto più esposto dell’istruttoria, e quindi quello su cui più facilmente si potrebbero concentrare le contestazioni.
I margini di tutela davanti al giudice
La mancata considerazione dell’impatto climatico può essere fatta valere in sede di impugnazione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità, come violazione delle norme del TUA che impongono di valutare il clima tra i fattori ambientali, oltre che come difetto di istruttoria e di motivazione.
L’efficacia di questo strumento, tuttavia, non va sopravvalutata. Il giudizio di compatibilità ambientale è espressione di un’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che il Giudice amministrativo sindaca soltanto nei limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza o del travisamento dei fatti. In concreto, una censura ha maggiori possibilità di successo quando l’analisi climatica sia del tutto assente, mentre è difficile ottenere l’annullamento di un provvedimento per una valutazione ritenuta soltanto insufficiente.
Il ruolo dei fondi europei
La verifica climatica ha acquisito un’efficacia maggiore da quando è divenuta condizione per l’accesso ad alcuni finanziamenti europei.
Per le infrastrutture finanziate con i fondi della politica di coesione 2021-2027, il Regolamento (UE) 2021/1060 richiede infatti che l’investimento sia sottoposto a verifica climatica, secondo le Linee guida della Commissione europea; analoga funzione pare svolge, per i progetti finanziati con il PNRR, il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH).
In questi casi la verifica climatica non è soltanto un requisito di legittimità del provvedimento, la cui violazione può essere fatta valere in giudizio, ma diventa una condizione di finanziabilità del progetto, verificata ex ante dall’Autorità che eroga i fondi. È proprio questa dimensione a conferirle un’effettività che il solo controllo giurisdizionale fatica ad assicurare.
Conclusioni
Per i data center, la verifica climatica non pare potersi ridurre alle emissioni dei generatori che determinano l’assoggettamento degli impianti a VIA, ma deve dare conto dell’impronta complessiva dell’infrastruttura, a partire dai consumi energetici e dalle emissioni indirette.
Per i proponenti, uno studio di impatto ambientale completo su questi profili potrebbe essere il miglior presidio della solidità del provvedimento e, ove si ricorra a risorse pubbliche, della finanziabilità del progetto. Per le amministrazioni, la sede in cui il bilanciamento tra sviluppo digitale e tutela del clima deve trovare una motivazione esplicita.

