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Climate change litigation: giurisidizione del giudice italiano

La Corte di Cassazione sancisce la giurisdizione italiana sui danni climatici causati da società private in violazione degli accordi internazionali sul clima
Climate Change Litigation

Climate change litigation: giurisidizione del giudice italiano

La Corte di Cassazione sancisce la giurisdizione italiana sui danni climatici causati da società private in violazione degli accordi internazionali sul clima

In tema di climate change litigation, con sentenza n. 20381 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in materia di controversie aventi ad oggetto il mancato raggiungimento da parte di società private degli obiettivi climatici stabiliti negli accordi internazionali, in particolare dell’Accordo di Parigi.

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Società private e responsabilità nella climate change litigation

La peculiarità di tale pronuncia è che, rispetto alle questioni sollevate nel filone della cosiddetta climate change litigation, il giudizio è stato promosso contro una società privata.

Infatti, le altre pronunce in materia conseguono tutte ad un’azione rivolta nei confronti dello Stato legislatore o dello Stato amministrazione per ottenere la condanna all’adozione di misure volte a limitare le emissioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di atti normativi in materia ambientale recanti misure inadeguate al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dalle fonti internazionali oppure la fissazione di termini per l’adozione di misure volte a ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera

Si vedano, ad esempio: nei Paesi Bassi, Gerechtshof Den Haag, 9/10/2018, Stichting Urgenda v. Netherlanden; in Germania, Bundesverfassungsge-richt, 24/03/2021, Neubauer et al. v. Deutschland; in Francia, Tribunal administratif de Paris, 3/02/2021, Notre Affaire à Tous et al. c. France.

Nel caso in esame, invece, la Corte si è espressa nell’ambito di un giudizio per il risarcimento del danno derivante dall’inottemperanza della società privata al dovere di adottare, nell’esercizio dell’attività industriale e commerciale, le misure necessarie per ridurre il volume di emissioni di CO2 in atmosfera, in modo da contenere l’incremento della temperatura globale entro il limite dell’1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, come previsto dall’Accordo di Parigi.

La giurisdizione italiana sull’applicabilità dell’Accordo di Parigi: la decisione della Corte

Per risolvere la questione di giurisdizione, la Corte si è soffermata su tre tematiche principali:

1) Giustiziabilità della pretesa

Oggetto del giudizio di merito che ha condotto al regolamento di giurisdizione è l’accertamento della violazione dell’Accordo di Parigi da parte di una società privata, dovuta all’adozione di un piano di decarbonizzazione che non prevede l’abbandono dei combustibili fossili ma, anzi, contempla in sostanza un incremento della produzione degli idrocarburi.

Al riguardo, la società convenuta ha eccepito che la pretesa azionata non sarebbe giustiziabile in quanto incompatibile con il diritto di determinare la propria politica aziendale ai sensi dell’art. 41 Cost.

La Corte ha affermato che, per effetto dell’ordine di esecuzione impartito con la legge 204/2016, i doveri di intervento previsti dalle fonti internazionali in materia di cambiamento climatico sono vincolanti anche per i soggetti pubblici e privati che producono, trasportano e commerciano combustibili fossili, e non solamente per gli Stati che hanno aderito alla CEDU.

Secondo la cosiddetta attribution science, infatti, il maggior contributo delle emissioni di CO2 è dovuto proprio all’industria dei combustibili fossili, sicché, le società che operano in tale settore sono ritenute responsabili dell’incremento della temperatura globale.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che in capo ai soggetti che producono, trasportano e commerciano combustibili fossili si instaura una responsabilità oggettiva o presunta ai sensi degli artt. 2050 e 2051 c.c. che impone di adottare tutte le misure idonee evitare danni a terzi; pertanto, la pretesa attorea appare giustiziabile.

2) Natura del dovere di intervento

Per affermare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, parte convenuta ha inoltre sostenuto che le decisioni relative alle modalità e ai tempi di gestione del fenomeno del cambiamento climatico rientrerebbero nella sfera di attribuzione degli organi politici e non potrebbero quindi essere sanzionati in sede civile.

La Corte ha invece chiarito che oggetto del giudizio non sono provvedimenti e comportamenti espressivi della funzione di indirizzo politico, bensì il rispetto degli obblighi imposti da atti legislativi.

In questo caso, il giudice deve verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate impongano un dovere di intervento in capo alle società private tale da fondare una responsabilità extracontrattuale, e non stabilire la disciplina in forza della quale attribuire tale responsabilità (Cass., Sez. Un., 26/12/2024, n. 34499; 9/07/2024, n. 18722; 26/11/2021, n. 36899).

Pertanto, la Corte ha ritenuto che non vi sia alcuna carenza di attribuzione in capo al giudice ordinario.

3) Giurisdizione del giudice italiano per il danno prodotto al di fuori del territorio nazionale

Parte attrice ha richiesto il ristoro del danno derivante da fatti verificatisi almeno in parte al di fuori del territorio nazionale.

A mente dell’artt. 4, par. 1, e 7, n. 2 del Regolamento UE n. 1215/2012, la persona domiciliata in uno Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi e colposi, può essere convenuta, oltreché nel generale foro del domicilio del convenuto, «davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Per interpretazione costante della Corte di giustizia tale disposizione deve essere intesa nel senso che il luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno si identifica con quello in cui è stata tenuta la condotta lesiva, mentre il luogo in cui si è concretizzato il danno occorre avere riguardo al «danno iniziale», e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove.

Secondo tale interpretazione, nel caso in esame, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice del luogo in cui è stata realizzata l’attività dannosa.

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che sebbene abbiano origine nel luogo in cui vengono prodotti, trasportati e commercializzati i combustibili fossili, le emissioni climalteranti hanno una portata naturalmente diffusiva ed estendono i loro effetti all’intera atmosfera terrestre, incrementando la temperatura globale e producendo il cambiamento climatico.

Pertanto, sulla base di tale principio, la Corte ha affermato che la giurisdizione è attribuita alternativamente al giudice del luogo in cui si producono le emissioni climalteranti (ossia il luogo in cui si verifica l’evento generatore del danno) oppure al giudice del luogo in cui risiedono gli attori, in quanto luogo in cui si concretizza il danno, e quindi del giudice italiano.

In conclusione, considerato che l’evento generatore del danno è stato individuato dagli attori nella strategia industriale della convenuta, spettante agli organi di governo della società, i quali hanno sede in Italia, la condotta dannosa può essere collocata nel territorio nazionale e quindi è competente a conoscere la controversia l’Autorità italiana.

Implicazioni future per aziende e cambiamento climatico

Questa sentenza potrebbe aprire nuove prospettive nella responsabilità ambientale delle imprese, ponendo ulteriori obblighi di conformità agli standard climatici globali e responsabilità dirette per le aziende che non rispettano gli accordi internazionali, con conseguenze giuridiche e finanziarie significative.

Avv. Alessandra Eusebio