
Il TAR Lombardia, con ordinanza 24 luglio 2026, n. 3911, ha rimesso alla Corte costituzionale la disciplina che, per le ultime sessioni d’esame, ha consentito alle commissioni dell’esame di Avvocato di limitarsi ad apporre un voto numerico agli elaborati, senza necessità di ulteriori motivazioni. Una questione che sembrava definitivamente chiusa torna così davanti al giudice delle leggi.
Il contesto: norme e orientamenti in materia di voto numerico nell’esame di Avvocato
La sufficienza del punteggio numerico a motivare i giudizi di non idoneità è stata per decenni tra i temi più discussi del contenzioso sugli esami di abilitazione. Il dibattito pareva ormai chiuso: la Corte costituzionale (sentenze n. 20/2009 e n. 175/2011) ha riconosciuto nella tesi della sufficienza del solo voto numerico un vero e proprio “diritto vivente”, e l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 7/2017) ne ha confermato la legittimità. Nel mezzo, però, il legislatore aveva assunto una posizione diversa: l’art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012 ha imposto alle commissioni di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, per “rinforzare” la motivazione del voto oltre al mero voto numerico. Quella norma, tuttavia, non ha mai acquisito efficacia: la disciplina transitoria dell’art. 49 ne ha differito l’applicazione, e la proroga è stata poi reiterata di anno in anno, da ultimo anche per la sessione 2026.
Il motivo di ricorso: se cambia il contesto fattuale, l’orientamento va aggiornato
Il ricorrente nel caso deciso dal TAR — non ammesso all’orale senza giustificazioni oltre al voto numerico – ha sostenuto che le ragioni pratiche poste a fondamento dell’orientamento consolidato fossero venute meno. La giurisprudenza aveva infatti giustificato la motivazione solo numerica con esigenze di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa, a fronte di numeri imponenti: fino a circa 25.000 candidati per sessione e tre prove scritte da correggere per ciascuno. Oggi, come documentato dal ricorrente, i candidati sono circa 10.000 e la prova scritta è una sola, non più tre: nulla impedisce più alle commissioni — come alcune, di fatto, già fanno — di accompagnare il punteggio con indicazioni che rendano percepibili le ragioni del giudizio.
La rimessione alla Corte costituzionale
Il TAR ha preso atto che il “diritto vivente” (orientamento granitico del Consiglio di Stato) preclude un’interpretazione costituzionalmente orientata: finché opera il differimento, il solo voto numerico resta sufficiente. Ha quindi spostato il fuoco sulla norma di proroga: valorizzando la prospettazione del ricorrente, il TAR ha rimesso alla Corte la legge che ha rinviato anche per la sessione in esame l’entrata in vigore dell’art. 46. Il dubbio investe la ragionevolezza della scelta legislativa (art. 3 Cost.): il differimento era nato per salvaguardare il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) in un contesto di eccezionale carico per le commissioni; mutato stabilmente quel contesto, la reiterazione della proroga appare priva della ratio che dovrebbe sorreggerla e, dunque, sproporzionata e irragionevole.
Se la Corte condividerà il dubbio, l’obbligo di motivazione “rafforzata” troverà applicazione ai contenziosi ancora pendenti sulle sessioni d’esame passate.
Occorrerà attendere la pronuncia della Corte per verificare, a seconda del concreto contenuto, se essa potrà produrre effetti più ampi sull’intero contenzioso in materia di esami di abilitazione.

