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Concessioni balneari: la decisione della Corte Costituzionale sulla legge della Regione Siciliana

Nota a sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2024 n. 109

Concessioni balneari: la decisione della Corte Costituzionale sulla legge della Regione Siciliana

Con sentenza n. 109 del 24 giugno 2024, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge del 22 febbraio 2023, n. 2, con cui la Regione Siciliana ha fissato al 30 aprile 2023 il termine per la presentazione delle domande di proroga delle concessioni demaniali marittime attualmente in essere, prorogando di due anni i termini fissati dalle precedenti leggi regionali.

Con ricorso n. 17/2023 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rilevato che la norma in esame si porrebbe in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), relativa ai servizi del mercato interno.

In particolare, l’art. 12 della Direttiva stabilisce per tutte le attività economiche che utilizzano a fini imprenditoriali la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla “scarsità” della relativa risorsa che il titolo autorizzativo:

  1. sia rilasciato a fronte di una procedura di selezione che garantisca imparzialità e trasparenza e che non accordi vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore a lui legate;
  2. non sia rinnovato automaticamente e abbia una durata limitata.

Fin dal principio, l’applicazione di tale disposizione nel nostro ordinamento è stata oggetto di rilievi da parte della Commissione europea.

Nel 2009, la Commissione ha contestato all’Italia l’illegittimità delle disposizioni che regolavano il rinnovo automatico alla scadenza delle concessioni demaniali marittime.

Tuttavia, tali contestazioni non hanno condotto ad una rivisitazione sistematica della materia e, anzi, il legislatore italiano negli anni successivi ha continuato a prorogare ripetutamente le concessioni fino al 31 dicembre 2020.

All’approssimarsi della scadenza, l’art. 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018, ha preannunciato una revisione organica delle norme relative alle concessioni balneari, prorogando ulteriormente la validità dei titoli autorizzativi per quindici anni.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, ha rilevato il contrasto della norma richiamata con il diritto dell’Unione europea, sancendo il divieto sia per i giudici sia per l’Amministrazione di applicare leggi interne che dispongono la proroga delle concessioni marittime sganciata da procedure di selezione.

Auspicando un intervento legislativo e per concedere alla Pubblica Amministrazione i tempi tecnici per predisporre le procedure di gara, il Consiglio di Stato ha riconosciuto alle concessioni in essere efficacia fino al 31 dicembre 2023.

In ottemperanza alle pronunce del Consiglio di Stato, l’art. 3 della legge 118/2022 ha abrogato l’art. 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 e ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo di efficacia delle concessioni marittime.

Tuttavia, all’approssimarsi di questa scadenza, il termine è stato differito di un anno al 31 dicembre 2024, con ulteriore possibilità di slittamento al 31 dicembre 2025 per ragioni oggettive.

In tal quadro, la Regione Siciliana ha seguito il percorso tracciato dal legislatore nazionale, prevedendo da ultimo, con l’art. 36 della legge regionale 2/2023, il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l’ottenimento della proroga della validità della concessione demaniale marittima.

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale.

In particolare, la Consulta ha confermato il proprio orientamento in materia, affermando in via generale che la proroga del titolo autorizzativo determina un’«ingiustificata compressione dell’assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo» (sentenza Corte Costituzionale n. 180/2010) a danno degli operatori economici che «per non aver in precedenza gestito il demanio marittimo, [si vedono] ex lege preclusa la possibilità, alla scadenza delle concessioni in essere, di prendere il posto dei precedenti gestori» (sentenza Corte Costituzionale n. 109/2024, cfr. n. 233/2020).

Secondo la Corte, tali affermazioni valgono anche con riguardo al differimento del termine per presentare l’istanza di proroga del titolo in scadenza.

Infatti, la rinnovazione anche solo di quest’ultimo incide sul regime di durata dei rapporti di concessione in corso, favorendone il mantenimento, e rafforzando «la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo».

 

Articolo pubblicato anche su LexItalia in data 26 giugno 2024.

Dott.ssa Alessandra Eusebio