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Figure professionali impiegate in più commesse? Il costo dev’essere giustificato in ogni singolo appalto

Nota a TAR Lombardia, Sez. IV, 30 gennaio 2019, n. 207

Con la sentenza in commento, il TAR Lombardia si è soffermato su un problema tanto delicato quanto ricorrente, relativo alla fase di verifica dell’anomalia nell’ambito di procedure di evidenza pubblica.

Il quesito al quale il Collegio si è trovato a rispondere, espresso in forma interrogativa, è il seguente: se possa dirsi legittimo il giudizio di congruità dell’offerta di un concorrente che, nella fase di verifica dell’anomalia, ometta di giustificare i costi di figure professionali presenti nel proprio progetto tecnico, ritenendo di poter imputare tali costi ad altre commesse in cui le medesime figure professionali sono parimenti impiegate.

Nel caso in esame, la ricorrente ha contestato la mancata giustificazione da parte dell’aggiudicataria dei costi relativi a due figure “di coordinamento” (un responsabile del servizio e un responsabile della qualità); deducendo che, se tali costi fossero stati correttamente esposti, avrebbero condotto in perdita la commessa, rendendo l’offerta insostenibile e quindi meritevole di esclusione.

La controinteressata, senza negare la mancata indicazione dei predetti costi, si è difesa evidenziando che i due professionisti erano contemporaneamente impiegati in numerose commesse, e che i relativi costi non avrebbero dunque inciso sulla sostenibilità della specifica offerta.

Come anticipato, il tema è già più volte passato al vaglio di vari tribunali amministrativi.

Nel marzo 2018, il TAR Piemonte ha avuto modo di dichiarare illegittima la dichiarazione di congruità di un’offerta in presenza di giustificazioni recanti «rettifiche ed elementi di discordanza rispetto ai dati inizialmente offerti» in gara; con particolare riferimento proprio alla «inclusione delle “figure direttive” nel monte ore settimanale» (T.A.R. Piemonte, sez. I, 29 marzo 2018, n. 380).

O ancora, per quanto il giudizio positivo di congruità risulti tradizionalmente sottoposto ad un vaglio giurisdizionale di carattere c.d. “estrinseco”, è stato chiarito che «il giudizio della Commissione risulta affetto da evidente illogicità ed irragionevolezza e carente sotto i profili della compiutezza dell’istruttoria – e pertanto sotto tali profili è sindacabile da questo giudice – con riguardo alla mancata valutazione della carenza di indicazione del costo» di due unità di personale (si trattava, in quel caso, del “direttore” e del “dietista”), dichiaratamente destinate allo svolgimento del servizio (TAR Lazio – Roma, sez. II-bis, 26 novembre 2015, n. 13390).

Nel caso odierno, il TAR Lombardia ha aderito alle tesi della società ricorrente, ritenendo che «a fronte dell’obbligo dell’aggiudicataria di impiegare tali figure professionali [il responsabile del servizio e il responsabile della qualità, n.d.r.] nell’attuale appalto, i costi relativi non possono che trovare giustificazione nell’appalto medesimo, non essendo consentito che la remunerazione per l’appaltatore possa trovare il proprio esclusivo fondamento in altri e differenti rapporti contrattuali».

Il Collegio, confermando i precedenti propri e del Consiglio di Stato (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1906/2017 e n. 1763/2017; Cons. Stato, sez. VI, n. 2754/2015), ha concluso che «il costo del lavoro di figure professionali impiegate in una pluralità di appalti deve essere giustificato, seppure pro-quota, in ogni singolo appalto».