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Nuovo regolamento per il rating di legalità

COS’È IL RATING DI LEGALITÀ?

Ai sensi dell’ art. 5-ter del Decreto Legge n. 1/2012, il Rating di Legalità è diretto alla promozione e all’introduzione di principi etici in ambito aziendale. Nella sostanza, consiste nell’assegnazione di un “riconoscimento”, misurato in “stellette” (da una a tre). Il Rating indica il rispetto dei principi di legalità da parte delle imprese classificate e, più in generale, il grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business, secondo i principi di trasparenza e responsabilità sociale. L’assegnazione del Rating comporta molteplici vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario.

Così come previsto dal precedente regolamento in materia di rating di legalità (Delibera AGCM n. 26166 del 13 luglio 2016), a mente dell’art. 2 della Delibera AGCM n. 27165 del 15 maggio 2018 (di seguito, nuovo “Regolamento Rating”), il Rating può essere richiesto dall’impresa che soddisfi tre requisiti formali:

–       operi sul territorio italiano;

–       abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di Rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

–       alla data della richiesta di Rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

 

COME CAMBIA?

1) GENERALE RIORDINO. Con la nuova Delibera, AGCM ha riordinato la disciplina sul rating di legalità dal punto di vista sia formale sia procedurale.  Quanto al primo aspetto, il nuovo regolamento: limita i rinvii tra un articolo e l’altro; chiarisce punti, tralasciati nel precedente regolamento, che avevano suscitato dubbi interpretativi; e rende grammaticalmente più snelle, coerenti ed uniformi le modalità per ottenere il rating di legalità.

Quanto invece all’aspetto procedurale, si assiste, da un lato, ad una semplificazione e chiarificazione delle procedure di attribuzione, modifica, rinnovo e revoca del rating; dall’altro lato, ad un maggiore controllo, da parte dell’Autorità, per il rilascio del rating.

 

2) REQUISITI PER IL RATING DI BASE (1 *). Il requisito dell’assenza di condanne penali, previsto dall’art. 2 del Regolamento Rating, viene esteso a tutti i procuratori, e non solo procuratori speciali. Inoltre, si prevede che l’assenza di condanne debba estendersi anche ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

 

3) REQUISITI AGGIUNTIVI (2 o 3 *). La previsione di clausole di mediazione volontarie, previsto quale requisito aggiuntivo per l’ottenimento di 2 o 3 stellette, viene esteso ai «contratti con i propri clienti», e non limitato ai consumatori. In tal modo, si permette anche alle imprese che operano nel commercio intraziendale, cd. “B2B” (Business to Business, che si differenzia dal cd. “B2C” – Business to Consumer, ossia la vendita al dettaglio) di aumentare il proprio rating di legalità.

 

4) PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEL RATING. Per ottenere il rating di legalità, una volta che l’impresa ha presentato l’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, l’Autorità per deliberare sul rilascio del rating:

–      consulta solo ANAC, non anche Ministero dell’Interno e della Giustizia (come previsto nel precedente regolamento);

–      decide senza la Commissione consultiva rating, eliminata dal nuovo Regolamento Rating, riducendo verosimilmente i tempi per l’attribuzione del rating (ora deliberato ben oltre i 60 giorni previsti dall’art. 5 del Regolamento Rating).

 

5) CHIARIMENTI IN MERITO AL RINNOVO. A mente dell’art. 6, comma 2-bis, del Regolamento Rating, nel caso in cui la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene confermato per un nuovo biennio decorrente dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti del rating cessano dalla data di adozione della delibera di non accoglimento.

 

6) INTRODOTTO ANNULLAMENTO RATING (oltre ai casi già previsti di rinnovo, revoca, sospensione). A mente dell’art. 6, comma 4-bis, del Regolamento Rating, l’Autorità dispone l’annullamento del rating nel caso in cui il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più presupposti previsti dall’art. 2. Le iscrizioni relative alla revoca e all’annullamento permangono nell’ “Elenco delle imprese con rating di legalità” previsto dall’art. 8 sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi (art. 8 del Regolamento Rating).

 

7) OBBLIGHI INFORMATIVI E ELENCO IMPRESE: Nel caso in cui intervengano eventi che incidono sul possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 del Regolamento Rating, l’Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell’ “Elenco delle imprese con rating di legalità”. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Rating, tali aggiornamenti non incidono, tuttavia, sulla data di scadenza del rating.