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Intelligenza artificiale e processo amministrativo

Linee guida, casi pratici e giustizia predittiva

Intelligenza artificiale e processo amministrativo – Linee guida, casi pratici e giustizia predittiva

intelligenza artificiale

  1. Premessa

Il 4 ottobre 2024, il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa ha condiviso sul sito di Giustizia amministrativa un documento denominato “Intelligenza artificiale e Giustizia amministrativa: strategie di impiego, metodologie e sicurezza”.

Con tale documento la Giustizia amministrativa esplicita per la prima volta l’intenzione di introdurre l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel processo amministrativo e contemporaneamente di fornire risposte alle esigenze di tutela derivanti dall’impiego di tali strumenti.

Grazie alla sottoscrizione di un accordo quadro con Consip e grazie ai fondi del PNNR, il progetto è in via di sperimentazione su una piattaforma che potrà essere implementata – in un futuro neanche troppo prossimo – con il sistema informatico già esistente per la consultazione dei fascicoli telematici.

Vista la sua portata potenzialmente dirompente, appare quanto mai opportuno esaminare le novità al vaglio della sperimentazione e comprenderne i possibili rilievi pratici.

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  1. Le linee guida alla base della creazione del nuovo strumento

Partendo dal presupposto che l’intelligenza artificiale deve avere un ruolo meramente strumentale nell’attività del giudice, in sede progettuale la Giustizia amministrativa ha elaborato alcuni princìpi che possono servire da guida per comprendere le funzionalità che potrebbero essere messe a disposizione, e in particolare:

  1. l’intelligenza artificiale non può essere utilizzata per la generazione di testi. L’obiettivo è tutelare l’indipendenza del giudice, che non può utilizzare l’intelligenza artificiale per predisporre le bozze dei provvedimenti giurisdizionali, ma solamente per semplificare il lavoro e per effettuare ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
  2. i dati utilizzati per allenare l’intelligenza artificiale possono essere “pescati” solamente da database interni. La ragione di tale metodologia consente di evitare l’utilizzo di dati provenienti dall’esterno, che potrebbero comportare un rischio a livello di sicurezza e compromettere la credibilità dello strumento;
  3. la nuova tecnologie deve essere plasmata attraverso pipeline disegnate congiuntamente da ingegneri e da quelli che diverranno gli utenti finali, ovvero i giudici: ogni azione deve essere spiegata alla macchina al fine di consentirle di “imparare” il ragionamento che ha condotto a quella determinata soluzione.
  4. l’attività dell’intelligenza artificiale deve essere monitorata sia in fase di addestramento iniziale sia in fase di utilizzo, attraverso i feedback dell’utenza;
  5. il nuovo strumento deve impattare il meno possibile sull’ambiente: ciò può avvenire attraverso i c.d. algoritmi di quantizzazione che consentono di “comprimere” dati di dimensioni elevate in uno spazio ridotto.

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  1. Le possibili applicazioni dell’IA nella Giustizia amministrativa

Nel Report vengono individuate due macrocategorie di possibili utilizzi dell’intelligenza  artificiale nel processo amministrativo, ovvero:

  • l’ideazione di strumenti funzionali all’attività del giudice e che non prevedono un’attività creativa;
  • l’anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

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3.1. L’agevolazione delle attività del giudice

Anzitutto, la Giustizia Amministrativa si è preoccupata di prevedere dei possibili strumenti volti ad efficientare tutte le attività del giudice nell’attività di ricerca, rilevazione e visualizzazione di contenuti.

Lo strumento che appare più utile nei suoi risvolti pratici anche per gli Avvocati è quello dell’identificazione di ricorsi correlati o simili pendenti nelle singole Sezioni e per i quali deve essere ancora fissata l’udienza di discussione.

Tale strumento permetterebbe, ad esempio, di evitare che giudizi volti all’annullamento di un medesimo provvedimento vengano discussi in udienze fissate in giorni diversi e quindi evitare contrasti di giudicato.

Aggiungasi che, lato giudici, tale strumento consentirebbe di ottenere una migliore distribuzione dei carichi di lavoro, ottimizzando lo studio e l’analisi, con la conseguente velocizzazione dei tempi per la pubblicazione delle decisioni e dunque maggiore certezza del diritto.

In tale ottica, il report prevede altri due strumenti:

– la ricerca dei precedenti giurisprudenziali attraverso la rilevazione delle connessioni semantiche;

– la visualizzazione accanto all’atto delle norme e della giurisprudenza pertinente, per evitare di interrompere l’analisi per svolgere la ricerca sulle banche dati.

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3.2. L’anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali

Inoltre, il documento diffuso dal Segretariato si sofferma sull’esigenza di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Si tratta di delineare uno strumento di IA che possa contemperare due esigenze contrapposte: da un lato, avere un provvedimento il più possibile conforme alla normativa di riferimento in ordine alla tutela dei dati sensibili; dall’altro lato, evitare eccessi negli oscuramenti che compromettano l’intelligibilità dei provvedimenti, rendendone più gravosa la ricerca.

La difficoltà insita in tale procedimento consiste nell’attuazione di un “procedimento inverso” a quello seguito dal giudice: mentre l’obiettivo del giudice è quello di organizzare nel provvedimento i dati in modo chiaro e coerente per rendere comprensibili le premesse e il contenuto della decisione, con l’oscuramento dei dati sensibili (l’anonimizzazione) v’è l’ineliminabile rischio di omettere informazioni specifiche, intaccando il significato complessivo del testo.

Di per sé, infatti, l’operazione di anonimizzazione risulta certamente agevole per un sistema di intelligenza artificiale. Una corretta operazione di oscuramento però necessita di mantenere intatte le relazioni semantiche all’interno del testo del provvedimento, salvaguardando le premesse concrete che si antepongono alle argomentazioni; e, ad oggi, l’IA non risulta ancora in grado di realizzare un simile controllo in modo efficiente.

A tal fine, l’unica via risulta ancora una volta rappresentata dall’attività addestrativa da parte degli utenti e, in particolar modo, dei giudici (in collaborazione con la componente ingegneristica), che può conferire maggiore precisione ed equilibrio l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Al fine di minimizzare gli sforzi, prima ancora di introdurre sistemi importanti ed energivori sistemi di AI, sarebbe opportuno tendere in ogni caso ad una minimizzazione degli oscuramenti, con due vantaggi: minor dispendio energetico e, soprattutto, riduzione della possibile divulgazione o compromissione dei dati sensibili contenuti nei provvedimenti.

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  1. La giustizia “predittiva”

L’ultimo profilo trattato dal documento pubblicato sul sito della Giustizia Amministrativa riguarda la c.d. giustizia predittiva intendendo non la capacità di un sistema AI di elaborazione della decisione (che sarebbe in contrasto con le linee di indirizzo), ma la possibilità di risalire rapidamente alla disciplina per trattare un caso secondo specifiche caratteristiche e anticipando la probabilità delle decisioni che potrebbero essere prese.

Attraverso un sistema di AI simile si potrebbe rendere l’applicazione del diritto più prevedibile. Addirittura, una simile tecnologia potrebbe fornire alle parti analisi sul rischio giudiziario a fini valutativi.

Non si tratta di “predire” l’esito di una determinata decisione, ma di individuare possibili scenari e la loro probabilità di verificarsi, posto che non necessariamente uno scenario più probabile di un altro coincide con la soluzione giuridicamente corretta, che è invece prodotto delle argomentazioni delle parti, dell’applicazione del diritto e dell’apprezzamento del giudice rispetto alla fattispecie concreta.

Ad oggi l’unica implementazione di una giustizia “predittiva” è legata a finalità molto diverse da quelle appena prospettate: viene utilizzata per individuare le pendenze in ogni ufficio giudiziario, stabilire i tempi di definizione delle controversie e la dimensione quantitativa e qualitativa del contenzioso, rendendo così “prevedibili” e maggiormente “attendibili” le tendenze in atto e le proiezioni future.

Si pensi tuttavia all’utilità che una giustizia predittiva in senso più ampio potrebbe fornire tanto al giudice quanto alle parti potenziali, favorendo l’individuazione di conciliazioni stragiudiziali, con riduzione dei tempi e spesso anche dei costi a carico dei diretti interessati, decongestionando l’apparato giudiziario.

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  1. Conclusioni

In conclusione, pur trattandosi solo dell’inizio di una tecnologia, appare opportuno fin d’ora definirne le applicazioni, i limiti e le potenzialità, per consentirne uno sviluppo conforme alle caratteristiche dell’ordinamento.

L’implementazione dell’intelligenza artificiale nella giustizia amministrativa, se gestita con attenzione e responsabilità, ha il potenziale per trasformare profondamente il sistema, migliorando l’accesso alla giustizia e contribuendo a un sistema più efficiente e reattivo.

 

Avv. Alessandro Airoldi

Dott.ssa Alessandra Eusebio