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Riserve e sospensione dei lavori

Quando deve essere formulata la contestazione?
Riserve e sospensione dei lavori: sentenza. Zoppolato & Associati Studio Legale

Riserve e sospensione dei lavori - Appalti pubblici, Zoppolato & Associati

 

La disciplina delle riserve connesse alla sospensione dei lavori continua a rappresentare un tema di particolare interesse nella fase esecutiva dei contratti pubblici. Il principio di fondo è noto: l’appaltatore non può attendere la conclusione dei lavori o l’instaurazione di un giudizio per contestare un pregiudizio che era già conoscibile nel corso dell’esecuzione.

1. Il momento della contestazione: una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano

Sul tema è intervenuta ad inizio anno la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 522 del 27 febbraio 2026, relativa ad un appalto assoggettato, ratione temporis, alla disciplina del D.Lgs. 50/2016 e del DM 49/2018.

La vicenda riguardava, tra l’altro, le pretese risarcitorie dell’appaltatore per i maggiori oneri derivanti dalle sospensioni dei lavori. L’impresa aveva sottoscritto i verbali di sospensione e di ripresa senza formulare alcuna riserva e ha contestato solo successivamente, in giudizio, l’imputabilità delle sospensioni alla stazione appaltante (per asseriti errori commessi in fase di progettazione), chiedendo il risarcimento dei relativi danni.

La Corte ha richiamato l’art. 10, comma 5, del DM 49/2018, secondo cui «le contestazioni relative alla sospensione devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa, salvo il caso della sospensione inizialmente legittima, per la quale è sufficiente la riserva sul verbale di ripresa».

A fondamento di tale disciplina vi è il principio, ribadito dalla Corte, secondo cui «l’appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa di pregiudizi o maggiori esborsi sopportati per l’esecuzione dei lavori, ha l’onere d’iscrivere apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 11188 del 09/05/2018)».

La ratio sottesa alla prevista necessità di iscrivere immediatamente le contestazioni a pena di decadenza risiede «nella tutela dell’Amministrazione committente, che, nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento, l’opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto, in relazione al perseguimento dei propri fini d’interesse pubblico.” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 11188 del 09/05/2018)».

In applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto tardive le contestazioni e ha dichiarato l’appaltatore decaduto dal diritto di farle valere, non avendo l’appaltatore iscritto riserve all’atto della sospensione dei lavori o all’atto della loro ripresa.

I principi enunciati nella sentenza mantengono la propria validità anche nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023.

2. Le riserve in caso di sospensione nella disciplina del D.Lgs. 36/2023

L’art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 8 dell’Allegato II.14 riprendono, nella sostanza, l’impostazione già contenuta nell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e nel DM 49/2018.

Ai fini delle riserve, è utile distinguere tre diverse situazioni.

Sospensione legittima

Quando la sospensione è disposta in presenza dei presupposti previsti dall’art. 121 – ad esempio per circostanze speciali, per ragioni di necessità o di pubblico interesse o per cause imprevedibili o di forza maggiore – essa, di regola, non determina il diritto dell’appaltatore a un indennizzo, ma comporta la corrispondente proroga del termine contrattuale. In tale ipotesi non vi è, quindi, una pretesa economica da far valere mediante riserva.

Sospensione inizialmente legittima che diviene illegittima

Può accadere che le ragioni che avevano giustificato la sospensione vengano meno oppure che la sospensione si protragga oltre il tempo necessario. In questo caso l’appaltatore non può limitarsi ad attendere la ripresa dei lavori: qualora ritenga cessate le cause della sospensione e il RUP non disponga la ripresa, deve previamente diffidarlo a provvedere. La diffida costituisce «condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione» (art. 8, comma 3). La contestazione potrà quindi essere formulata nel verbale di ripresa.

Sospensione illegittima sin dall’origine

Diversa è l’ipotesi in cui la sospensione sia disposta al di fuori dei presupposti previsti dall’art. 121. In questo caso l’appaltatore deve contestare tempestivamente la sospensione, mediante riserva sui verbali di sospensione e di ripresa, senza poter attendere la conclusione dei lavori. La tempestività assume qui una funzione essenziale, perché consente alla stazione appaltante di conoscere immediatamente la contestazione e di verificare, nel corso dell’esecuzione, i presupposti della pretesa.

Resta ferma la possibilità di procedere alla quantificazione successiva del danno, purché la contestazione del fatto pregiudizievole sia stata tempestivamente effettuata.

I criteri di quantificazione del danno da sospensione illegittima rimangono quelli dell’art. 10 del DM 49/2018, ora individuati dall’art. 8, comma 2, che considera le spese generali infruttifere, la ritardata percezione dell’utile di impresa, il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte.

Ne deriva una regola operativa semplice, ma fondamentale: la sospensione non deve essere automaticamente sottoscritta “con riserva”.

Occorre innanzitutto verificare la natura della sospensione e, soprattutto, individuare il momento in cui emerge il fatto potenzialmente lesivo. Se la sospensione è legittima, non vi è normalmente alcuna pretesa da iscrivere a riserva; se diviene illegittima successivamente, la contestazione segue la cessazione delle ragioni della sospensione, previa diffida; se è illegittima sin dall’origine, la contestazione deve essere immediata.

La corretta gestione temporale della riserva assume quindi un rilievo decisivo: la quantificazione del danno può attendere; la contestazione del fatto che ne costituisce la fonte, invece, non può essere differita.

 

Avv. Alberto Comotti