Digitalizzazione, l’errore della P.A. non può ricadere sul privato
Nota a Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024 n. 8537

- L’art. 12 del CAD: tecnologie, azione amministrativa e tutela dei diritti dei cittadini
Con l’introduzione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), il legislatore italiano ha voluto promuovere l’uso delle tecnologie informatiche nella P.A. come strumento di modernizzazione e semplificazione del rapporto con i cittadini.
L’obiettivo è chiaro: una pubblica amministrazione più trasparente, efficiente e partecipativa, in cui i diritti dei privati siano non solo tutelati ma valorizzati attraverso strumenti accessibili e intuitivi.
Tuttavia, il CAD impone anche che la digitalizzazione avvenga nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, e che favorisca la cooperazione tra amministrazione e privati. L’utilizzo di piattaforme digitali, infatti, deve rimuovere barriere piuttosto che crearne di nuove, garantendo sempre che il cittadino non subisca svantaggi a causa di eventuali limiti dei sistemi informatici utilizzati dall’ente.
- Il caso di specie: la richiesta di agevolazioni fiscali tramite moduli informatici
La sentenza in commento riguarda un’azienda agricola che ha richiesto agevolazioni fiscali per l’acquisto di carburante, da riconoscere sulla base delle lavorazioni effettivamente svolte. Tuttavia, l’Agenzia competente ha solo parzialmente accolto la richiesta, sostenendo la non corrispondenza fra i dati sulle lavorazioni svolte dichiarati dall’azienda e quelli in possesso dell’Ente.
La società ha proposto ricorso, affermando che la presunta discrasia oggetto di contestazione non sussisteva e che era frutto dell’errata impostazione del sistema informatico automatizzato predisposto dall’Agenzia per inoltrare la domanda di agevolazione.
In particolare, la società ha dedotto che i modelli informatici predisposti dall’Ente non consentivano di dichiarare con precisione le lavorazioni svolte, con la conseguenza che l’Agenzia aveva fondato il diniego parziale su una situazione fattuale differente da quella reale.
Il TAR Sardegna, in primo grado, ha respinto il ricorso affermando la correttezza dell’operato di ARGEA, ritenendo che i moduli informatici utilizzati fossero adeguati.
- L’inadeguatezza dei software della P.A. non può andare a detrimento del privato
Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello, ha rilevato che la modulistica messa a disposizione dei privati per richiedere l’agevolazione era effettivamente impostata in modo errato. Di conseguenza, la non corrispondenza fra i dati (da cui è dipeso il parziale rigetto) era solo apparente, ed è dipesa dalla “rigidità” dei format forniti dall’Agenzia.
Al di là della soluzione del concreto caso di specie, la sentenza merita di essere richiamata per la chiara e netta affermazione di principi relativi al rapporto tra tecnologie informatiche e rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni, a partire dal già richiamato art. 12 del CAD.
Premesso che «l’uso delle tecnologie deve semplificare e certamente la rigidità del sistema informatico non può risolversi a detrimento delle istanze del privato», la pronuncia evidenzia che nel caso di specie «il software non prevedeva la possibilità di inserire l’attività effettivamente svolta dall’appellante: questo ha comportato l’impossibilità di verificare l’effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente l’agevolazione e quanto dichiarato dai soggetti che avevano utilizzato i servizi del richiedente l’agevolazione».
In conclusione, il Consiglio di Stato ha statuito che «l’Amministrazione non ha agito in buona fede realizzando un software che non prendeva in considerazione tutte le possibili denominazioni di attività che danno diritto a ottenere l’agevolazione dell’accisa: e non possono ricadere sul privato cittadino le conseguenze dell’utilizzo di un software (predisposto dall’Amministrazione) incompleto, ovvero inidoneo allo scopo, ovvero che induce a formulare dichiarazioni ambigue».

